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Il link fra debiti d’impresa e bisogni familiari va provato

Il semplice richiamo al contratto dal quale l’obbligazione origina non è sufficiente all’assolvimento dell’onere probatorio.

Si “gioca” sulla reciproca capacità di soddisfare l’onere della prova la contesa instaurata dal creditore contro il debitore nel tentativo di sottoporre a esecuzione forzata i beni che il debitore abbia vincolato in un fondo patrimoniale.

Il debitore che si difende deve dimostrare:

-l’esistenza del fondo patrimoniale;

– la sottoposizione al vincolo del fondo patrimoniale dei beni che il creditore intende escutere;

– la consapevolezza del creditore, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione (ad esempio, il rilascio di una fideiussione), che questa è stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

I chiarimenti della Cassazione

Su quest’ultimo punto, la Cassazione (ordinanza n. 27562 del 28 settembre 2023) detta i seguenti principi:

i debiti assunti da uno dei coniugi o da entrambi nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’attività professionale (come accade nel caso di una fideiussione) non sono, di regola, contratti per soddisfare i bisogni della famiglia «in maniera immediata e diretta» e, quindi, non si può sostenere che sul garante gravi l’onere di fornire la prova contraria a questa presunzione;

qualora infatti si tratti di una fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (della quale i coniugi fossero i soci), deve ritenersi che essa abbia «la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare»;

deve, pertanto, ritenersi che, nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale, le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale; solo in via indiretta le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.

Cosa deve essere provato

Ne consegue che il semplice richiamo al contratto dal quale l’obbligazione origina (ad esempio, una fideiussione) non è sufficiente all’assolvimento, da parte del debitore, dell’onere probatorio finalizzato a sottrarre il bene vincolato in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori. È infatti necessario che il debitore, a seconda delle circostanze del caso concreto, dimostri, anche mediante elementi presuntivi, la «non diretta finalizzazione» ai bisogni della famiglia dell’obbligazione contratta dal debitore nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale.

Qualora il debitore produca tale sforzo probatorio, il creditore che intende assoggettare l’immobile costituito in fondo patrimoniale all’esecuzione forzata, dovrà allora compiere il proprio sforzo probatorio, fornendo la dimostrazione, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia invece destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto e cioè dovrà provare che la prestazione della garanzia fosse direttamente funzionale non già, come è la regola, al buon andamento dell’attività commerciale della società garantita, conseguente anche alla prestazione della garanzia, bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Fonte: Il Sole 24Ore

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