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Fringe benefit, al conguaglio vanno verificati gli importi versati dagli altri datori

L’aumento a €3mila della soglia dei fringe benefit impone al datore di lavoro di considerare anche quelli già erogati da precedenti datori.

L’innalzamento a 3mila euro della soglia dei fringe benefit esenti – solo per il 2023 e solo nei confronti dei dipendenti che abbiano dichiarato di avere figli a carico – pone al datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno anche il problema di considerare l’ammontare dei fringe benefit già erogati da precedenti datori, nel caso di assunzioni in corso d’anno di soggetti che nel 2023 avevano già avuto rapporti di lavoro.

Calcolo sul periodo d’imposta

Infatti, anche nell’eventualità in cui il nuovo datore di lavoro non abbia incrementato l’erogazione dei fringe benefit corrisposti ai dipendenti (e quindi, nel 2023 non abbia, ad esempio, riconosciuto anche il rimborso delle utenze domestiche oltre agli altri benefit eventualmente già erogati), egli dovrà farsi dichiarare dai dipendenti neo assunti il diritto al beneficio fiscale straordinario ex articolo 40 del Dl 48/2023 (con anche il codice fiscale dei figli a carico), nonché il valore normale e/o convenzionale dei compensi in natura eventualmente già percepiti nel corso di precedenti rapporti, così da tenerne conto al fine del superamento del plafond esente.

Qualora in sede di conguaglio di fine anno non venga considerato il superamento del limite di esenzione di 3mila euro – mentre il limite ordinario è di 258,23 euro – oppure avvenga la perdita del diritto, perché ad esempio il figlio e/o i figli hanno superato il limite di reddito per essere considerati a carico (2.840,52 euro o 4mila se di età inferiore a 24 anni), i dipendenti ne avrebbero conseguenze fiscali e, soprattutto, contributive.

A tale proposito, è importante sottolineare che il mancato assoggettamento a contributi di un reddito, a differenza di quanto accade fiscalmente, non può essere regolarizzato in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto è solo il datore di lavoro che ha erogato tale reddito che può gestire la posizione contributiva del dipendente.

I profili previdenziali

Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro, con il messaggio 4616 del 22 dicembre 2022 l’Inps, relativamente al conguaglio previdenziale per il 2022, ha ribadito che in caso di superamento dell’importo esente a seguito dell’erogazione di compensi in natura da parte del precedente datore di lavoro, il sostituto che effettua il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali).

Quindi, nell’ipotesi in cui, nel 2023, in conseguenza delle modifiche normative intervenute in corso d’anno, il precedente datore di lavoro abbia trattenuto imposte e contributi sui fringe benefit erogati non più dovuti a seguito dell’innalzamento della franchigia esente, il datore di lavoro che effettuerà il conguaglio riassuntivo dovrà restituire l’Irpef pagata anche sui fringe benefit corrisposti nel corso del precedente rapporto, mentre provvederà eventualmente a restituire solo i contributi a carico del dipendente relativi ai fringe benefit dallo stesso corrisposti.

Fonte: Il Sole 24Ore

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