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Co.co.co sportivi come i dilettanti: niente obbligo di assicurazione Inail

Riforma dello Sport: arrivano i primi chiarimenti operativi del Dipartimento con la pubblicazione del vademecum lo scorso 28 settembre.

Riforma dello Sport: arrivano i primi chiarimenti operativi del Dipartimento con la pubblicazione del vademecum lo scorso 28 settembre. Si tratta di uno dei primi documenti di prassi rispetto al quale si attendono ulteriori interventi e provvedimenti in risposta alle attese degli enti di promozione sportiva e altri organismi sportivi. Come si evince anche dalle prime testimonianze raccolte (si vedano articoli nella pagina), un tema centrale del documento sono le nuove regole sul lavoro sportivo nonché le istruzioni operative per le comunicazioni previste in capo a enti e organismi sportivi tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd). Un documento che – come anticipato in premessa dallo stesso Dipartimento – non risulta tuttavia aggiornato rispetto alle novità del Dlgs 120/2023 (correttivo-bis), specie quelle ai fini Inail.

Vale a dire rispetto a quelle semplificazioni che esonerano dagli obblighi assicurativi Inail i co.co.co. sportivi, trovando applicazione la tutela assicurativa obbligatoria dell’articolo 51, legge 289/2002. In sostanza, i lavoratori sportivi titolari di co.co.co. beneficiano dello stesso trattamento previsto ai fini Inail per gli sportivi dilettanti che operano come volontari (articolo 34, comma 4, Dlgs 36/21). Si tratta di un’agevolazione che non riguarda la generalità dei co.co.co. ma solo quelli sportivi. Con la precisazione, dunque, che le istruzioni per l’assolvimento degli obblighi Inail fornite dal Dipartimento valgono per i collaboratori amministrativo-gestionali oltreché per le altre figure di lavoratori diversi dai co.co.co. sportivi.

Altro aspetto da chiarire riguarda, poi, la materia Inps. Per i co.co.co. sportivi è prevista la possibilità di effettuare la comunicazione mensile sui dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi direttamente tramite il Rnasd.

Un’agevolazione che il correttivo-bis ha introdotto in termini di facoltatività e non di obbligo. Sulle concrete modalità operative, tuttavia, nulla dice il Dipartimento nel citato vademecum: occorrerà attendere indicazioni per comprendere la portata applicativa. Peraltro, sempre con riguardo ai contributi dei co.co.co. sportivi, non è ancora stato emanato il provvedimento recante i termini e le modalità di concessione di quella misura da ultimo novellata nel correttivo-bis. Vale a dire quel contributo che spetta alle Asd/ssd con ricavi non superiori a 100mila euro e previsto in misura pari ai contributi previdenziali versati sui compensi dei co.co.co. sportivi nei mesi da luglio a novembre 2023. In attesa di ulteriori aggiornamenti e chiarimenti sarà importante monitorare la pratica attuazione da parte degli organismi sportivi delle nuove disposizioni in tema di lavoro anche attraverso la raccolta delle loro testimonianze.

Fonte: Il Sole 24Ore

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