La domanda
Si chiede un parere in merito alla corretta gestione della liquidazione Iva di un’agenzia di viaggi (italiana) che vende a studenti italiani pacchetti di viaggio studio all’estero. I pacchetti vengono acquistati dall’agenzia di viaggi italiana da tourist operator comunitari ed extra-comunitari. L’ordinanza della Cassazione 11739 del 12 aprile 2022, ha generato dubbi sulla corretta gestione delle liquidazioni Iva. Nello specifico, la Cassazione statuisce che «In materia di Iva, nel caso in cui l’agenzia di viaggi e turismo abbia ricevuto fattura per prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo dell’autofatturazione ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, Dpr 633/72, la stessa è tenuta all’assolvimento del suddetto obbligo, fermo restando l’applicazione del regime speciale Iva di cui all’articolo 74-ter ai fini della determinazione della base imponibile Iva sulle operazioni di organizzazione di pacchetti turistici in favore dei propri clienti e la non detraibilità dell’Iva assolta». Sembrerebbe, quindi, che la fattura comunitaria debba essere assoggettata a reverse con esclusione per l’agenzia di viaggi di detrarre l’Iva integrata, con evidente e non irrilevante aggravio in termini di costi (e complicazione delle scritture contabili).
N. G. – Catania
Il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime speciale per le agenzie di viaggi. È esattamente questo il principio enunciato dalla Cassazione, con l’ordinanza 11739 del 12 aprile 2022. Di conseguenza, qualora l’agenzia di viaggio riceva fatture da un fornitore estero relative a prestazioni di servizi soggette a reverse charge, sarà comunque tenuta a integrare con l’Iva il documento ricevuto, ferma restando l’applicazione del regime speciale di cui all’articolo 74-ter del Dpr 633 del 26 ottobre 1972. Nel caso oggetto dell’ordinanza 11739/2022 riguardava un’agenzia di viaggio italiana che aveva acquistato presso un soggetto con sede nel Principato di Monaco servizi di alloggio rilevanti in Italia ai fini Iva (trattandosi di servizi relativi a edifici situati nel territorio dello Stato). Tali servizi erano inclusi in pacchetti turistici, offerti dall’agenzia di viaggi ai propri clienti, in regime speciale di cui all’articolo 74-ter del Dpr 633/1972. La Cassazione, pronunciandosi sulla fattispecie descritta, ha escluso che vi sia un’incompatibilità tra il meccanismo del reverse charge e il regime delle agenzie di viaggio. Pertanto, nell’ipotesi di acquisti che richiedano l’applicazione del meccanismo del reverse charge, l’agenzia di viaggi dovrà:
• applicare l’Iva con l’aliquota dovuta, integrando la fattura ricevuta o emettendo autofattura per i beni acquistati o le prestazioni ricevute dal soggetto non stabilito in Italia;
• registrare il documento nel registro Iva delle vendite di cui all’articolo 23 del Dpr 633/72, provvedendo a versare l’imposta dovuta;
• registrare l’imponibile comprensivo dell’Iva nel registro degli acquisti di cui all’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, come costo da portare in diminuzione della base imponibile lorda, secondo quanto previsto dal metodo “base da base”, per il regime speciale delle agenzie.
Per rispondere al lettore, non si ha un aggravio di costi, perché la detrazione avviene comunque con il criterio “base da base”, come prevede il regime speciale.
Fonte: Il Sole 24Ore