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Industria 4.0, il quadro RU di Redditi mette alla prova il credito d’imposta

Come noto, la legge di Bilancio 2021 ha istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che investono in beni “Industria 4.0”.
  • Quando Fino al 30 novembre 2023

  • Cosa scade Dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022

  • Per chi Soggetti che hanno effettuato investimenti in beni 4.0

  • Come adempiere Compilazione righi del quadro RU

1. In sintesi

Come noto, l’articolo 1, comma 1051-1063, della legge di Bilancio 2021 ha istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che investono in beni aventi le caratteristiche “Industria 4.0”, siano essi materiali (beni di cui all’allegato A alla legge 232/2016), o immateriali (beni di cui all’allegato B alla setssa legge).

Così come avviene per la quasi totalità dei crediti d’imposta, il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi, più precisamente nel quadro RU, l’importo del credito, mettendo altresì in evidenza gli utilizzi via via operati.

Tuttavia, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, non solo “4.0”, (così come per le spese di ricerca, sviluppo e innovazione e per la formazione 4.0), la corretta compilazione del quadro RU richiede tutta una serie di ulteriori dati che, non incidendo sulla liquidazione delle imposte, generalmente non vengono richiesti a giugno/luglio.

In vista dell’approssimarsi della scadenza delle dichiarazioni, occorrerà quindi fare il punto delle informazioni da acquisire da coloro che hanno effettuato investimenti agevolati.

2. I righi del quadro RU in attenzione

Chi effettua investimenti in beni strumentali 4.0 oltre a dare evidenza dell’importo del credito al rigo RU5 e dei suoi utilizzi in compensazione F24 al rigo RU6, dovrà indicare al rigo RU130 l’importo corrispondente all’investimento effettuato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, oppure indicare, qualora abbia utilizzato il meccanismo “prenotativo”, l’ammontare dell’investimento prenotato al rigo RU 140.

È altresì prevista la possibilità di indicare l’utilizzo del credito prima dell’avvenuta interconnessione, sfruttando l’aliquota propria della misura ordinaria (6% per gli investimenti effettuati nel 2022), barrando la casella 6 “interconnessione” al rigo RU130.

Di nuova introduzione il rigo RU141, che consente di evitare la predisposizione di una dichiarazione integrativa: tale rigo accoglie infatti le rettifiche degli importi comunicati nel rigo RU 140 del modello redditi 2022 (anno d’imposta 2021), vale a dire nel rigo dedicato agli investimenti che hanno sfruttato il cosiddetto meccanismo prenotativo (effettuati quindi dopo la chiusura del periodo d’imposta 2022 e fino al 30 novembre 2023), e che successivamente non si sono realizzati o si sono realizzati in misura inferiore.

Ulteriore novità del quadro RU del modello Redditi 2023 è rappresentata dai righi RU150 e RU151 destinati ad accogliere rispettivamente i dati del titolare effettivo dei crediti d’imposta e delle eventuali ulteriori sovvenzioni sugli stessi investimenti agevolati.

3. RU130: le novità per il periodo d’imposta 2022

Come ricordato in precedenza, il rigo RU130 (della dichiarazione dei redditi per l’esercizio 2022) accoglie gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022. In particolare, coloro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’articolo 1, comma 1057 e/o 1057-bis, legge 178 – beni di cui all’allegato A alla legge 232 – dovranno valorizzare la colonna 4.

A differenza dell’anno d’imposta precedente (2021), nella dichiarazione per il 2022, oltre a tale colonna, dovranno essere compilate anche le ulteriori seguenti colonne per meglio specificare la natura dell’investimento effettuato:
• la colonna 4A, in cui indicare gli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge 232/2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
• la colonna 4B, in cui indicare gli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
• la colonna 4C, in cui indicare gli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”;

La colonna 5 accoglie invece gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’articolo 1, comma 1058, legge in esame (beni di cui all’allegato B alla legge 232).

La colonna 6 “interconnessione”, di nuova introduzione, dovrà essere compilata esclusivamente nel caso in cui l’interconnessione di un bene 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo alla messa in funzione del bene (interconnessione cd “tardiva”), con contestuale fruizione anticipata, da parte del beneficiario, dell’aliquota ridotta spettante per i beni “ordinari”. A livello pratico, in questo caso, occorre compilare il quadro RU come segue:
• indicare il codice credito 2L o 3L (investimenti materiali o immateriali 4.0);
• riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni (quindi con l’aliquota relativa ai beni 4.0);
• indicare nel rigo RU6 l’ammontare del credito usato in compensazione in F24 nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (2022);
• riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto;
• barrare la colonna 6 del predetto rigo RU130 per segnalare la tardiva interconnessione.

Si ricorda che il credito d’imposta sarà fruibile in misura piena dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Un ultimo chiarimento: l’utilizzo in F24 del credito d’imposta nella misura ordinaria (prima dell’interconnessione), dovrà avvenire riportando il codice tributo «6936» previsto per il credito d’imposta 4.0, e non quello proprio del credito ordinario, codice «6935».

4. RU 140 e RU 141: gli investimenti “prenotati” e le eventuali rettifiche

Nel rigo RU 140 vanno indicati gli investimenti in beni materiali effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta 2022 ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per quelli immateriali) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.

Ci stiamo riferendo al cosiddetto meccanismo “prenotativo” che consente di godere delle aliquote proprie dell’anno in cui è stato pagato l’acconto anziché quelle dell’anno di consegna del bene; corrispondentemente l’importo del credito riferito all’investimento prenotato andrà indicato nella colonna 2 del rigo RU5.

Ma cosa succede se gli investimenti prenotati nell’anno 2021 sono risultati di importo inferiore a quello pianificato o se la consegna dei beni non si sia concretizzata entro il termine fissato per il 31 dicembre 2022 (termine così modificato dall’articolo 3-quater del D 228/2021)?

Nel nuovo rigo RU141 trovano collocazione tutte le fattispecie per cui a consuntivo il quantum prenotato per l’anno 2021 si sia rivelato superiore al dato effettivamente agevolabile, consentendo quindi di rettificare gli importi esposti nel rigo RU140 della dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente.

Si tratta quindi di eventi intervenuti tra la data di presentazione del precedente modello (30 novembre 2022) ed il 31 dicembre 2022 (data di scadenza per la consegna dei beni “prenotati” nel 2021) che hanno variato l’entità dell’investimento già comunicato con la dichiarazione.

Il rigo RU141 deve essere compilato indicando:
• nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione del valore degli investimenti indicati nel 2021;
• nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello Redditi 2022. Tali importi verranno automaticamente sottratti dal rigo RU12 che accoglie il credito d’imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione.

La ratio dell’introduzione del rigo RU141 è quella di evitare la presentazione di una dichiarazione integrativa per rettificare l’importo degli investimenti effettuati nell’anno precedente con il meccanismo prenotativo (meccanismo che crea appunto un disallineamento tra anno di maturazione del credito e anno di effettiva consegna del bene) e di conseguenza dei relativi crediti. Tale rigo non andrà, ovviamente, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante dichiarazione integrativa.

5. Rigo RU150 e RU151: il titolare effettivo e il cumulo tra agevolazioni

Un ulteriore rigo, di nuova introduzione, che dovrà essere compilato da coloro che hanno beneficiato del credito d’imposta in beni strumentali è il rigo RU150 introdotto al fine di fornire idonee informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi.

Si ricorda che il rigo RU150 va compilato anche da chi ha usufruito del credito relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex legge 160/2019, nonché del credito d’imposta per la formazione 4.0 ex legge 205/2017.

I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare, quale titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà di una partecipazione diretta o indiretta, superiore al 25%, o il controllo, nonché, in ultima analisi, i poteri di amministrazione e direzione.

Per ogni titolare effettivo (persona fisica) dovranno essere compilati i seguenti campi:
• i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
• il codice fiscale (i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
• il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
• i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).

Ulteriore novità è rappresentata dal rigo RU151 “cumulo”, introdotto al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento. I crediti d’imposta interessati dalla compilazione di tale rigo sono gli stessi indicati sopra, ovvero i crediti d’imposta beni strumentali, formazione 4.0., e ricerca e sviluppo e innovazione.

Per compilare tale rigo occorrerà effettuare una ricognizione circa le ulteriori sovvenzioni riferite ai medesimi investimenti che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta. Nel nuovo rigo RU151 si dovrà indicare:
• in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
• in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
• in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

Fonte: Il Sole 24Ore

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