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Assegnazioni ai soci, proroga al 30 novembre in «Gazzetta». Chance anche in agricoltura

La versione del Dl 132/2023 in vigore di sabato 30 settembre incide anche sulle possibili scelte delle imprese agricole.

Il decreto Proroghe taglia il traguardo della «Gazzetta Ufficiale». La versione del Dl 132/2023 in vigore di sabato 30 settembre incide anche sulle possibili scelte delle imprese agricole.

L’assegnazione

In primo luogo, l’articolo 4 del Dl 132/2023, infatti, posticipa al 30 novembre il termine per l’assegnazione, cessione e trasformazione agevolata disciplinata originariamente dall’articolo 1, commi 100 – 105, della legge 197/2022.

L’agevolazione consiste nella possibilità per le società che possiedono beni immobili non strumentali o non destinati direttamente allo svolgimento delle proprie attività, di far fuoriuscire tali beni dall’ambito dell’impresa pagando un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore catastale del bene e il valore fiscalmente riconosciuto al bene stesso. Tale norma può presentare grandi vantaggi per le società che hanno in carico dei beni a prezzi molto bassi rispetto al valore di mercato e la plusvalenza che si genererebbe da una vendita ordinaria, rappresenta spesso un deterrente alla vendita e circolazione dei beni stessi.

Per i soggetti interessati, il termine originariamente previsto per la redazione degli atti entro il 30 settembre 2023 è posticipato al 30 novembre 2023. L’imposta sostitutiva, invece, poteva essere originariamente pagata in due rate, rispettivamente pari al 60% e al 40% dell’importo totale entro il 30 settembre e il successivo 30 novembre. Per effetto del decreto legge, la scadenza diventa unica al 30 novembre 2023.

Meno tempo per i bonus energia

L’articolo 7 del Dl 132/2023 ha accorciato i termini per l’utilizzo dei crediti di imposta derivanti dall’incremento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale. Originariamente, infatti, il termine per l’utilizzo dei crediti caro-gas e caro-energia relativi al primo e al secondo trimestre 2023, era fissato per il 31 dicembre 2023, mentre con la norma in esame, tale termine viene anticipato al 16 novembre 2023. Le imprese, quindi, non avranno possibilità di utilizzare detti crediti in compensazione sulle scadenze di fine anno, come ad esempio i contributi dei dipendenti agricoli relativi al secondo trimestre, che hanno scadenza il 16 dicembre dell’anno.

Fonte: Il Sole 24Ore

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