Cerca
Close this search box.

Esportazioni triangolari non imponibili in base a chi cura il trasporto

Negata la cessione all’esportazione triangolare in caso di mancato rispetto del requisito del trasporto a cura e nome del cedente.

La risposta all’interpello 283/2023 delle Entrate nega la configurazione di cessione all’esportazione triangolare nel caso di mancato rispetto del requisito del trasporto a cura e nome del cedente che guida il criterio di non imponibilità dell’intera operazione (si veda il precedente articolo «Esportazioni triangolari nel mirino del Fisco»).

Quadro normativo delle cessioni triangolari all’esportazione

Le esportazioni triangolari sono quelle operazioni commerciali nelle quali intervengono tre soggetti coinvolti nell’operazione, ovvero:

• primo cedente, è il fornitore materiale dei beni, colui che cede gli stessi al promotore della triangolazione e su indicazione di quest’ultimo consegna i beni al destinatario finale;

• primo cessionario/secondo cedente dei beni promotore della triangolare, è colui che genera la triangolazione ed effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita;

• destinatario finale/terzo soggetto non residente, è colui che riceve materialmente i beni che ha acquistato dal promotore della triangolazione.

L’articolo 146 della Direttiva 112 del 28 novembre 2006, stabilisce che «gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità (…) e trova attuazione nell’ordinamento domestico nell’articolo 8, primo comma, lettera a) del Dpr 633/1972 che considera cessioni all’esportazione non imponibili ’’le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi».

Le cessioni all’esportazione dirette quindi si realizzano al verificarsi congiuntamente dei seguenti requisiti:

• il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento del bene tra un soggetto passivo Iva e un altro soggetto passivo Iva;

• il trasferimento ’’fisico’’ dei beni fuori del territorio dell’Ue;

• il trasporto e/o spedizione di beni ’’a cura o a nome del cedente’’

Al ricorrere delle condizioni sopra evidenziate si considerano non imponibili:

• sia la cessione da parte del primo cedente nazionale nei confronti del proprio cessionario nazionale/promotore della triangolazione (esportazione triangolare);

• sia la cessione dei beni da parte del promotore della triangolare nei confronti del proprio cliente finale extra-Ue (esportazione diretta).

Ne deriva che, tranne in casi limitati, che rappresentano un’eccezione, nelle esportazioni triangolari affinché il primo fornitore possa fatturare i beni in regime di non imponibilità Iva nei confronti del proprio cessionario nazionale, è importante che quest’ultimo (promotore della triangolare) non entri in possesso della merce.

Con la risposta a interpello 283 dello scorso 4 aprile 2023, l’agenzia delle Entrate si è pronunciata in riferimento alla realizzabilità o meno di esportazioni triangolari non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972, con una posizione diversa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In particolare, l’agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini della configurabilità di una cessione all’esportazione triangolare non imponibile agli effetti dell’Iva, è necessario che il trasporto o la spedizione dei beni all’estero sia eseguito «a cura o nome» del cedente nazionale.

Nel caso esaminato nella risposta a interpello 283/2023 risulta che la società istante Alfa (cessionario/promotore della triangolare) si impegna a curare direttamente, per il tramite di vettori incaricati a suo nome e per proprio conto, il trasporto dei beni acquistati presso il proprio fornitore italiano, facendosi quindi carico di tutti i rischi di eventuali danni e/o perdite dei beni verificabili durante il trasporto fino alla consegna nel territorio del Paese extra Ue di destinazione.

In altri termini, anche se dalla contrattualistica risulta evidente che la destinazione dei beni sia la rivendita al cliente estero l’agenzia delle Entrate è del parere che, poiché Alfa acquista la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato italiano, la cessione che intercorre tra la stessa e il proprio fornitore italiano è imponibile ai fini Iva come cessione di beni nazionale, in quanto non risulta integrato il requisito del «trasporto a cura e nome del primo cedente».

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator