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Tax credit energia, stretta sui tempi di utilizzo: in compensazione fino al 15 novembre

Tempi stretti per la compensazione dei tax credit energia e gas del primo e secondo trimestre 2023. Le principali novità del decreto legge.

Tempi stretti per la compensazione dei tax credit energia e gas del primo e secondo trimestre 2023. Tra le principali novità del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di mercoledì 27 settembre vi è infatti la riduzione dei termini per poter compensare i tax credit nel primo e secondo trimestre 2023 che dovranno necessariamente avvenire entro il 15 novembre 2023.

I termini per compensare i tax credit del primo semestre 2023 vanno in direzione opposta rispetto alle scadenze per la compensazione dei tax credit del secondo semestre 2022 che, si ricorda, sono state invece tutte prorogate al 30 settembre 2023 con possibilità di remissione in bonis per chi ha omesso o inviato errata comunicazione dei crediti compensati entro il 16 marzo 2023: in questo caso la prescritta comunicazione (per la quale è stato riaperto il canale telematico dedicato) dovrà avvenire almeno il giorno prima della compensazione.

Primo e secondo trimestre 2023

L’articolo 6 della bozza di decreto legge prevede di anticipare dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini previsti per imprese energivore e non, gasivore e non relativamente:

• alla compensazione dei tax credit energia e gas del primo trimestre 2023 da parte dei beneficiari (articolo 1, comma 7, della legge 197/2022) e da parte dei cessionari (comma 8)

• alla compensazione dei tax credit energia e gas del secondo trimestre 2023 (articolo 4, comma 7, del Dl 34/2023) e da parte dei cessionari (comma 8).

Niente cambia invece in riferimento alle modalità di utilizzo del credito di imposta che deve avvenire – senza limiti di importo – esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 con possibilità di cessione: una prima cessione “libera” con facoltà di ulteriori due cessioni soltanto in favore di banche e altri «soggetti qualificati».

L’anticipo delle compensazioni

Il taglio dei tempi richiederà in molti casi di anticipare le compensazioni prestando attenzione alla data ultima che cade il giorno 15, ovvero il giorno prima del classico termine di versamento degli F24 mensili: per non perdere il credito di imposta i contribuenti avranno interesse ad anticipare di un giorno il versamento previsto il 16 novembre ovvero a valutare la possibilità di anticipare il secondo acconto imposte in scadenza il 30 novembre. In caso contrario infatti, dimenticare la scadenza del 15 novembre rischia di costare caro.

D’altronde lo stesso articolo 6 del Dl non lascia grande spazio a dubbi sulla ratio della norma che ha anticipato i termini: l’ultimo comma prevede infatti che, se in sede di monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 197/2022, e di cui all’articolo 4, comma 9, del Dl 34/2023, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse utilizzate verranno ridestinate al finanziamento di altre uscite finanziarie.

La comunicazione della cessione

L’anticipo dei termini risulta al momento incoerente con i termini per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 in scadenza il 18 dicembre 2023; termine che è pertanto destinato ad essere modificato a sua volta.

Fonte: Il Sole 24Ore

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