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Perdite su crediti, verifica sui tempi della deduzione

Si presumono ricavi non dichiarati quelli da finanziamenti soci non dimostrati, mentre le perdite su crediti presuppongono contabilizzazione.

Si presumono ricavi non dichiarati quelli emergenti da finanziamenti soci non dimostrati, mentre le perdite su crediti presuppongono la corretta contabilizzazione dei fatti. Invece sono deducibili gli sconti ai clienti indicati in fattura.

Con l’ordinanza 27352/2023 la Cassazione dà ragione all’agenzia delle Entrate sui primi due punti e al contribuente sul terzo. Ma andiamo con ordine.

Circa i finanziamenti soci per un totale di 255mila euro viene contestato che i soci non avessero la capacità finanziaria per quei versamenti unitamente al fatto che sono stati fatti in contanti. Infatti i finanziamenti soci devono essere coerenti con le delibere societarie e le scritture contabili nonché con l’andamento finanziario di periodo, sennò si tratta di una reimmissione in azienda di utili occulti (Cassazione 17322/2021).

I soci avrebbero altresì dovuto provare di avere la disponibilità sufficiente a fare quei versamenti (Cassazione 1151/2022).

Circa gli sconti ai clienti la Cassazione dà invece ragione al contribuente e alla Ctr, in quanto l’esame aveva riguardato la presenza degli sconti nelle fatture come trend di fine anno verificato anche negli anni precedenti ed è pertanto una pratica regolare.

Circa le perdite su crediti la Cassazione dà ragione all’Agenzia sulla scorta del fatto che la deduzione del 2009 faceva riferimento alla chiusura di un fallimento nel 2008 e a una cancellazione dal registro imprese nel 2006. In primis, secondo i giudici di legittimità, la scelta del periodo in cui vi sono gli elementi certi e precisi per la deduzione della perdita non può essere arbitraria ma è legata al principio di competenza (Cassazione 23330/17 e 27296/14). Inoltre va rispettata la finestra temporale fra la sentenza dichiarativa di fallimento e il periodo d’imposta della cancellazione del credito dal bilancio (Cassazione 15218/21) ai sensi dell’articolo 101 del Tuir modificato dal decreto internazionalizzazione del 2015. La Ctr aveva quindi accordato la deduzione in un periodo in cui la stessa non può più avvenire.

Fonte: Il Sole 24Ore

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