Non si applica la Tobin tax nel caso in cui vi sia un trasferimento di azioni di Spa tra due fondi comuni di investimento, che siano gestiti come patrimoni separati della stessa Sgr.
È questa la decisione contenuta della sentenza di Cassazione 27265 del 25 settembre 2023 la quale si pone in scia con la tesi (Cassazione 16605/2010 ribadita nella sentenza 12062/2019) secondo la quale i fondi gestiti da una Sgr non hanno una autonoma soggettività, ma sono “semplici” patrimoni separati della Sgr stessa: in altre parole, i fondi comuni d’investimento sono meri scomparti in cui è suddiviso il patrimonio della società di gestione del risparmio che amministra i fondi stessi, con la conseguenza che è la Sgr, e non il fondo, il soggetto titolare del patrimonio allocato nei fondi da essa gestiti.
Da questo principio discende pertanto la decisione contenuta nella sentenza 27265/2023, nella quale si afferma, di conseguenza, che l’applicazione della Tobin tax presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti: nel caso del “passaggio” di azioni tra due fondi gestiti dalla medesima Sgr non è quindi ravvisabile quel trasferimento di proprietà dei titoli, che rappresenta l’elemento necessario per l’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, in quanto l’allocazione delle azioni in un fondo diverso costituisce solo «una diversa modalità organizzativa dell’originario investimento».
La Cassazione giunge alla sua decisione rammentando che la Tobin tax è un’imposta «il cui intento è quello di colpire le transazioni finanziarie aventi carattere speculativo». In particolare, si tratta di una imposta che pertanto non si rende applicabile, ad esempio, quando le cessioni o i conferimenti dei titoli sono diretti a realizzare riorganizzazioni societarie e, dunque, nelle situazioni in cui non si determina il cambio di controllo sostanziale della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento.
In sostanza, l’imposta sulle transazioni finanziarie non si rende dovuta quando il suo pagamento ostacolerebbe le operazioni di riorganizzazione aziendale: quindi, non soltanto le operazioni di fusione, scissione e conferimento, ma anche, più in generale, tutte quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà di un pacchetto azionario, non modificano la “appartenenza economica” della partecipazione al medesimo gruppo societario e, perciò, non determinano un mutamento nel controllo della Spa emittente.
Tanto meno il presupposto della Tobin tax si verifica dunque quando vi è il passaggio delle azioni da un fondo all’altro nella medesima Sgr, poiché in tal caso nemmeno si verifica un trasferimento di proprietà dei titoli azionari.
Fonte: Il Sole 24Ore