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Senza “ritorno commerciale” deducibilità ridotta per lo sponsor

In assenza di tale requisito le spese sostenute sono di rappresentanza e non di pubblicità, e non possono essere interamente recuperate.

SINTESI: Le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’art. 108 T.u.i.r., ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale”. Pertanto, laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108 del t.u.i.r. e dalle disposizioni secondarie attuative (cfr. in tal senso Cass. n. 5720 del 2016).

Ordinanza n. 26368 del 12 settembre 2023 (udienza 24 febbraio 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Nonno Giacomo M. 
Spese di sponsorizzazione – Sono soggette al limite di deducibilità ai sensi dell’articolo 108 T.u.i.r. se il contribuente non prova che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale”

Fonte: Agenzia delle Entrate

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