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Niente svalutazione titoli anche per l’esercizio 2023

Possibilità di non svalutare i titoli dell’attivo circolante del 2023, ad eccetto di situazioni di turbolenza nei mercati finanziari.

Possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante anche per l’esercizio 2023, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari che può evidenziare valori inattendibili.

Il decreto Mef 14 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta del 23 settembre) ripropone anche per quest’anno la norma già contenuta nel Dl 73/2022, con riferimento all’esercizio 2022, che prevedeva anche la possibilità di reiterazione in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati.

La disposizione consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole: si tratta delle imprese Oic adopter, incluse le compagnie di assicurazione limitatamente ai bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne (mentre il bilancio consolidato è redatto con i principi Ias/Ifrs).

Le imprese in questione possono derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole: la norma elimina (sterilizza) le perdite, di carattere non durevole, di titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Ne consegue che può essere mantenuto il valore d’iscrizione risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

Con riferimento alle imprese di assicurazione le modalità attuative sono contenute nel regolamento Ivass 52/2022. Le altre imprese seguono le indicazioni contenute nel documento interpretativo 11 dell’Oic «Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati».

La perdita di valore non deve essere durevole, in base a quanto prescritto dai principi contabili 20 Titoli e 21 Partecipazioni: esempi, che applicano le regole dell’Oic 29, sono contenuti nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento anche alle situazioni che si possono verificare dopo la data di riferimento del bilancio (per esempio, dopo il 31 dicembre).

Poiché l’intento del legislatore è l’equiparazione, in via eccezionale e ai soli fini valutativi, dei titoli iscritti nell’attivo circolante a quelli immobilizzati, si può fare riferimento al concetto di «perdita durevole» riferito a questi ultimi.

La disposizione non si applica agli strumenti finanziari derivati disciplinati dal principio contabile Oic 32, in quanto valutati al fair value, ma si può applicare ai titoli acquistati nel 2023 per i quali può essere mantenuto il costo di acquisizione.

La facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata anche solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice Isin, relativi ad uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa.

Particolare importanza assume l’informativa contenuta nella nota integrativa che deve esporre le modalità con cui la società si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto della stessa.

Inoltre, la nota integrativa deve evidenziare la differenza tra valore dei titoli iscritti in bilancio e valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui si ritiene la perdita temporanea. Infine, le società che si avvalgono della facoltà in questione destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione (differenza tra valori in bilancio e valori di mercato) al netto del relativo onere fiscale: se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Sebbene la norma menzioni il bilancio annuale regolarmente approvato, si ritiene che dovrebbe applicarsi anche al bilancio consolidato delle società Oic adopter (non delle imprese di assicurazione che lo redigono con gli Ias/Ifrs). Per le imprese assicurative il regolamento Ivass prevede alcune specifiche procedure e informazioni.

Fonte: Il Sole 24Ore

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