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Consolidato fiscale, opzione in scadenza il 30 novembre. Chance per la circolazione dei crediti

Il regime del consolidato fiscale nazionale permette di liquidare l’imposta Ires in modo unitario, applicandola su un’unica base imponibile.

Il regime del consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli articoli 117129 del Tuir, permette di liquidare l’imposta Ires del gruppo in modo unitario, applicandola su un’unica base imponibile rappresentata dalla somma algebrica delle basi imponibili delle singole società aderenti al regime, indipendentemente dalla percentuale di controllo che detiene la consolidante.

L’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale – che dura per un triennio ed è irrevocabile – deve essere comunicata con il modello Redditi (quadro OP, sez. II) presentato dalla consolidante nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare. Entro il prossimo 30 novembre, dunque, scade la possibilità di esercitare tale regime per il triennio 2022-2023-2024.

È bene precisare che è stato comunque già chiarito che una eventuale dimenticanza può essere sanata nei 90 giorni attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa che, pertanto, «si sostituisce a quella originaria» (risposta a interpello 488/2019) e, oltre tale termine, attraverso l’istituto della “rimessione in bonis” ex articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 entro il termine della prima dichiarazione utile, versando una sanzione di 250 euro (risposte 82/2019 e 426/2021).

Vantaggi per i crediti da superbonus

Va segnalato che in presenza di tutti i requisiti normativi previsti per accedervi, tale regime può rappresentare anche una ulteriore opportunità per utilizzare i crediti d’imposta acquisiti per i lavori da superbonus, nel caso ci si ritrovi nelle note condizioni di incaglio che tanto stanno condizionando gli operatori in questi mesi. La partecipazione alla tassazione di gruppo, infatti, oltre all’evidente beneficio della compensazione di redditi/perdite delle società aderenti, consente altresì la circolazione di crediti fiscali maturate dalle singole entità, al fine di ridurre il carico fiscale dell’intero gruppo ai fini Ires.

Tale possibilità è disciplinata dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del Dm 1 marzo 2018, che prevede testualmente che «ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione».

Importanti chiarimenti sul punto sono stati forniti dall’amministrazione finanziaria con la risoluzione 45/E/2022, in cui è stato precisato che il trasferimento al consolidato fiscale dei crediti da “bonus edilizi”, ai fini del loro impiego a riduzione dell’Ires dovuta dal gruppo, è possibile con riguardo alla generalità dei bonus ex articolo 121, comma 2, del Dl 34/2020.

Inoltre tale opportunità è prevista sia in caso di crediti sorti direttamente in capo a ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo che li trasferisce, sia quando una consolidata li ha acquisiti da terzi esterni all’area di consolidamento e non costituisce “operazione di cessione”, risultando, pertanto, irrilevante rispetto al limite nel numero di cessioni imposto dall’articolo 121, comma 1, del citato Dl 34/2020.

Dal punto di vista operativo per il trasferimento del credito non c’è bisogno di effettuare alcuna comunicazione all’agenzia delle Entrate: tutto deve essere correttamente formalizzato all’interno dei modelli Redditi.
In particolare, la consolidata dovrà compilare la sezione III del quadro GN del proprio modello Redditi Sc, riportando il codice tributo identificativo del credito (che non rientra tra i crediti d’imposta del quadro RU) e l’ammontare trasferito al consolidato, mentre la consolidante dovrà compilare la sezione X del quadro NX del modello Cnm, riportando il codice tributo identificativo del credito, il codice fiscale della consolidata che lo trasferisce e l’ammontare ricevuto dal consolidato. La consolidante, inoltre, avrà cura di compilare la sezione II del quadro CC del modello Cnm, al fine di rendicontare gli utilizzi dei crediti ricevuti.

Per utilizzare il credito in compensazione, la consolidante compilerà il modello F24 indicando quale codice fiscale del contribuente quello della consolidante e nei campi «codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» e «codice identificativo», rispettivamente, il codice fiscale della consolidata che trasferisce il credito al consolidato e il “valore” 62.

Fonte: Il Sole 24Ore

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