Ancora dubbi a ridosso della scadenza della definizione agevolata delle liti sulla sorte dei crediti Iva oggetto di impugnazione. La questione riguarda i casi in cui con il versamento dell’Iva richiesta in sede di atto impositivo, il contribuente risulti a credito.
Si pensi all’ipotesi di una società alla quale è stata disconosciuta un’operazione di acquisto, perché ritenuta indetraibile, che le aveva generato un credito di pari importo. Nell’ipotesi in cui tale somma fosse versata all’erario, il contribuente avrebbe titolo per reinserirla nella propria dichiarazione e, quindi, rigenerare il credito e nel caso richiederlo a rimborso.
Non di rado simili atti impositivi sono stati impugnati dai contribuenti e pertanto, nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie, si pone la questione se si possa chiedere il rimborso per tale credito.
Una possibile soluzione potrebbe ricavarsi da alcune recenti risposte di interpello fornite dall’Agenzia (risposte 422 e 423 del 30 agosto 2023) secondo le quali il versamento delle somme dovute nell’ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione finanziaria. Se invece, il contribuente intende “rigenerare” il proprio credito Iva per recuperarlo nuovamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, deve versare la relativa somma, al di fuori dell’ambito della definizione agevolata e rinunciare alla controversia con riferimento alla sola imposta pretesa con l’atto impugnato. Secondo queste indicazioni, una simile controversia poi si potrebbe definire a zero: essendo stata versata integralmente l’imposta e trattandosi di sanzioni collegate al tributo, non è dovuta alcuna somma.
Alla luce di tali chiarimenti, si potrebbe ipotizzare una soluzione anche per il caso di richiesta di rimborso. Nell’ipotesi in cui l’atto impositivo abbia disconosciuto integralmente la detrazione operata dal contribuente, e su tale questione fosse pendente un contenzioso, si potrebbe versare l’imposta al di fuori della definizione agevolata, quasi prestando una sorta di acquiescenza alla pretesa.
Rimarrebbe così pendente la lite solo su interessi e sanzioni le quali, essendo collegate al tributo (versato), sono definibili senza alcun costo.
In tale contesto, applicando i chiarimenti offerti dall’agenzia delle Entrate con le recenti risposte ad interpello, è verosimile ritenere rimborsabile il credito Iva.
Con il versamento integrale dell’imposta (al di fuori della definizione agevolata), il contribuente ha il titolo per “rigenerare” il proprio credito e pertanto dovrebbe essere irrilevante la scelta di portarlo in detrazione ovvero richiederlo a rimborso.
Fonte: Il Sole 24Ore