In caso di estinzione di una società di capitali a ristretta base azionaria, laddove siano accertati maggiori utili non contabilizzati, l’amministrazione finanziaria deve notificare gli atti istruttori e impositivi non solo alla società estinta, ma anche agli ex soci non amministratori.
Questi ultimi non possono esercitare alcun controllo, ai sensi dell’articolo 2476 del Codice civile, sulla società estinta, con la conseguenza che la tutela del diritto al contraddittorio e di difesa comporta che l’avviso di accertamento, anche se già notificato alla società estinta, non può essere soltanto richiamato per relationem nell’atto impositivo notificato all’ex socio, ma va allegato integralmente con ogni documento in esso richiamato.
Questo è il principio affermato dalla Cgt dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 99/8/2023 (presidente Russo, relatore Blasi).
Il caso
L’agenzia delle Entrate notificava, per l’anno d’imposta 2015, al legale rappresentante di una società cancellata dal Registro delle imprese un avviso di accertamento, con il quale venivano accertati utili non contabilizzati. Tale atto diveniva definitivo.
Data la ristretta base sociale, l’ufficio si è avvalso della presunzione di distribuzione pro quota ai soci dei predetti utili e notificava un avviso di accertamento all’ex socio non amministratore.
A seguito del rigetto del ricorso, l’ex socio interponeva appello.
La sentenza
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rilevato l’infondatezza della pretesa impositiva.
Infatti l’ex socio, non potendo esercitare alcun controllo ai sensi dell’articolo 2476 del Codice civile sulla società estinta, non può avere conoscenza degli atti istruttori o impositivi notificati alla società stessa.
La cancellazione dal Registro delle imprese, del resto, fa venir meno la compagine sociale e la struttura comune stabilita all’atto della costituzione.
Da ciò consegue che l’intervenuta cessazione del rapporto sociale, fa cadere la presunzione di conoscibilità degli atti sociali da parte del socio, valida per le sole società in vita.
Tutti gli atti istruttori e impositivi notificati alla società estinta, dunque, non possono essere richiamati per relationem nell’avviso di accertamento notificato all’ex socio, ma dovranno essere allegati integralmente.
Solo tale allegazione consente di tutelare il diritto al contraddittorio e di difesa del contribuente.
Secondo i giudici, dunque, l’amministrazione finanziaria ha il privilegio sostanziale di emettere avvisi di accertamento entro i cinque anni dalla cancellazione della società, ma non anche il privilegio processuale di veder convalidate le notifiche effettuate nei confronti di un unico soggetto giuridico non più esistente e di un suo ex rappresentante, anche ex socio non amministratore.
La sentenza, pertanto, in questo modo accoglie la tesi secondo cui l’ex socio e non amministratore di società estinta che riceve un accertamento, non potendo più esercitare il controllo ex articolo 2476 per estinzione dell’ente, non può avere accesso all’atto prodromico ancorché notificato alla società in questione.
Fonte: Il Sole 24Ore