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La rivalutazione delle cripto si allunga fino al 15 novembre

Slitta al 15/12 il termine per rivalutare le cripto-attività detenute al 1/01/2023. Il termine originario era il 30/06/2023.

Slitta al 15 novembre il termine per rivalutare le cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023. Il termine originario era 30 giugno 2023, poi differito al 30 settembre. Ora, per effetto del decreto energia IV, in corso di emanazione, viene fatto coincidere con quello previsto per la rideterminazione del costo delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2023. Invece il termine per fruire della regolarizzazione delle cripto attività detenute entro il 31 dicembre 2021 è fissato al 30 novembre.

La facoltà di rideterminazione del costo è consentita dall’articolo 1, comma 133 della legge 197 del 2022 e avviene mediante versamento di una imposta sostituiva del 14% sull’intero valore rivalutato. Si potranno rivalutare sia le cripto-valute sia le altre cripto-attività i cui redditi sono oggi considerati tassabili (ad esempio i non fungible token e gli utility token), escluse – come precisato dalla bozza di circolare – le rappresentazioni digitali di strumenti finanziari. L’opzione è irrevocabile. Secondo la bozza della circolare sulla tassazione delle cripto-attività in consultazione, il contribuente che detiene più cripto-attività può scegliere quali rivalutare, ma, fatta questa scelta, deve rivalutare l’intera quantità di tale attività aventi la medesima denominazione. Viene anche precisato che il valore delle cripto-attività sui cui applicare l’imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto delle stesse. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma di acquisto il valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività siano negoziate.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in unica soluzione entro il 15 novembre oppure ratealmente, fino a un massimo di tre rate annuali di uguale importo; la prima, appunto, entro il 15 novembre 2023, la seconda e la terza entro rispettivamente entro il 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Per il versamento dell’imposta mediante modello F24 è stato istituito, con la risoluzione 36/E del 2023, il codice tributo “1717”. La risoluzione specifica che nel campo «Anno di riferimento», si deve indicare quello per cui si effettua il versamento (presumibilmente, 2023). Inoltre, viene precisato che gli eventuali interessi dovuti per la rateazione sono cumulati al tributo stesso.

I dati relativi alla rivalutazione saranno indicati nella dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023. Gli effetti della rivalutazione si producono con il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata entro il 15 novembre e riguardano anche le attività non più detenute a tale data. In altri termini, nel fare la dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023 il calcolo delle plusvalenze terrà conto dei nuovi valori per tutte le operazioni dell’anno. Tuttavia, va tenuto presente l’assunzione del valore rideterminato come costo d’acquisto rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze.

Fonte: Il Sole24Ore

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