Cerca
Close this search box.

Cripto-attività, imposta sostitutiva solo su plusvalenze oltre 2mila euro

Regolarizzate le cripto-attività detenute al 31/12/2021 e la possibilità di versare l’imposta sostitutiva per l’affrancamento opzionale.
  • Quando Entro 30 settembre 2023 (15 novembre secondo bozze Dl energia)

  • Cosa scade Imposta sostitutiva per affrancamento delle cripto detenute al 1° gennaio 2023

  • Per chi Contribuenti possessori

  • Come adempiere Modello F24 Elide con codici tributo

1.In sintesi

Con l’emissione e la pubblicazione da parte del direttore dell’agenzia delle Entrate del provvedimento 290480/2023 del 7 agosto che disciplina la regolarizzazione delle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 e la possibilità di versare l’imposta sostitutiva del 14% (o la prima delle 3 rate) per l’affrancamento (rivalutazione) opzionale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, sono delineati tutti i necessari adempimenti che sono da porre in essere per chi le detiene.

Il termine del 30 settembre per il versamento sta per essere spostato al 15 novembre 2023 secondo le prime bozze del nuovo Dl energia atteso in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni.

Secondo un primo calendario, questi gli adempimenti e le scadenze – al netto del decreto citato – che devono essere essere ben chiari a chi detiene le cripto-attività:
• 30 settembre 2023 (in fase di proroga al 15 novembre) – Entro questa data è possibile versare l’imposta sostitutiva del 14% (o la prima delle 3 rate) per l’affrancamento (rivalutazione) opzionale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 133 ss., della legge 197/2022;
• 30 novembre 2023 – Entro questa data si possono porre in essere gli adempimenti (versamento delle imposte sostitutive e/o sanzioni ridotte, invio all’agenzia delle Entrate del modello di istanza completo di relazione accompagnatoria e di ricevuta di versamento) necessari per la regolarizzazione opzionale delle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 138 ss., della legge 197/2022, oggetto di attuazione da parte del citato provvedimento 290480/2023;
30 novembre 2023 – Devono essere indicati nel modello Unico 2023 i dati dei redditi delle cripto-attività realizzati nel corso del 2022 e, se vi sono i presupposti, indicare nel quadro RW le consistenze di tali cripto-attività; questo ultimo adempimento, obbligatorio, segue la previgente disciplina delle cripto-attività e non quella introdotta dalla legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023), la quale ha efficacia solo dal 2023.

2.L’affrancamento delle cripto al 1° gennaio 2023

Come anticipato è in scadenza (30 settembre o 15 novembre secondo bozza Dl energia) il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023.

Sulle cripto-attività è infatti stata introdotta una normativa che regola in che modo devono essere tassate le plusvalenze.

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’imposta sostitutiva sulle cripto attività, da pagare entro il 30 giugno 2023, versamento che poi è stato prorogato di tre mesi e spostato al 30 settembre 2023, e in ulteriore fase di proroga.

L’opzione è prevista dalla legge di Bilancio 2023 che, ai commi da 133 a 137 dell’articolo 1, ha introdotto la possibilità di affrancare il costo o il valore d’acquisto delle cripto-attività ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze rilevanti in base al nuovo comma c-sexies) dell’articolo 67 del Tuir.

La procedura è una delle novità contenute nella legge di Bilancio 2023, che ha introdotto una inedita categoria di “redditi diversi” (la nuova lettera c-sexies) costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2mila euro nel periodo d’imposta. Infatti, ai commi da 133 a 137 dell’articolo 1, introduce la possibilità di affrancare il costo o il valore d’acquisto delle cripto-attività ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze.

Ricordiamo che per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, che utilizza la tecnologia di registro distribuito, la blockchain, o una tecnologia analoga.

Di conseguenza, a partire dal periodo d’imposta 2023, i soggetti che posseggono cripto-attività sono tenuti a dichiarare le plusvalenze e le minusvalenze rilevanti in dichiarazione, nel periodo d’imposta del realizzo.

Il calcolo deve essere effettuato secondo un criterio di cassa. In questi casi, come detto, entro la scadenza citata è necessario versare l’imposta sostitutiva del 14%, o la prima rata (di tre complessive) di essa.

I codici tributo sono stati istituiti dalla risoluzione 36/2023 delle Entrate.

L’affrancamento consente di assumere, quale costo o valore di acquisto, quello delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 assoggettato all’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva è dovuta solamente sulle plusvalenze che superano i 2mila euro.

3.La regolarizzazione delle attività detenute entro il 31 dicembre 2021

L’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 197/2022 ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

Con il provvedimento del 7 agosto scorso l’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per mettere in regola le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.

Sono stati pertanto definiti modello, istruzioni e lo schema di domanda per predisporre una relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.

La domanda deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre e prevede il versamento della sanzione per la violazione degli obblighi del quadro RW e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. Potranno essere trasmesse dal contribuente o dal professionista, tramite Pec, alla Direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia.

Con la risoluzione 50/2023 del 9 agosto, l’Agenzia ha altresì istituito i codici tributo per il versamento.

Come regolarizzare
La procedura prevede che, entro il 30 novembre 2023, il contribuente o il professionista debbano effettuare i seguenti adempimenti:
• presentare l’apposito “modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” approvato con il provvedimento del 7 agosto scorso indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta
• versare la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4, comma 1, del Dl 167/1990) pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno
• versare un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Secondo quanto previsto dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate possono essere possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta:
• sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale;
• sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.

Soggetti interessati
L’articolo 1 commi da 138 a 142 della legge 197/2022 ha previsto che la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sia destinata ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia che intendono regolarizzare:
• l’omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW in relazione alle cripto-valute detenute fino al 31 dicembre 2021 e/o
• l’omessa, in tutto o in parte, indicazione nella propria dichiarazione dei redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento.

Termini e modalità di utilizzazione del modello
La procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 novembre 2023.
L”istanza di regolarizzazione deve essere presentata tramite Pec entro il detto termine alla Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate competente in base al domicilio del contribuente nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura, tramite il modello approvato che deve essere firmato in digitale. Nel caso in cui listanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento effettuato mediante F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, da redigere seguendo lo schema allegato al provvedimento, e necessaria a dimostrare la provenienza delle somme investite.
Particolarmente importante la documentazione probatoria in quanto la regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.

Come versare le somme e i codici tributo
Le somme vanno versate con il modello F24. Con la citata risoluzione 50 l’Agenzia ha indicato i necessari codici tributo e le informazioni da inserire nell’F24.

Con riferimento ai codici tributo:
• “1718”, denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
• “1719”, denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità. Nella sezione “CONTRIBUENTE”, devono invece essere indicati nei campi «codice fiscale» e «dati anagrafici», il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.Si ricorda infine che per il versamento delle somme dovute è esclusa la compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Fonte: Il Sole24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator