Cerca
Close this search box.

Beni obsoleti, le donazioni non pagano Ires e Iva

Regime fiscale per le cessioni “antisprechi” applicabile alle donazioni di beni obsoleti o altrimenti destinati allo scarto.

Regime fiscale per le cessioni “antisprechi” applicabile alle donazioni di beni obsoleti o altrimenti destinati allo scarto, se ricompresi nelle categorie della legge 166/2016.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta resa nel corso di Telefisco del 20 settembre, ha fornito alcune precisazioni in merito ai requisiti per la fruizione del regime agevolativo.

Il quesito posto riguardava la possibilità di applicare il regime fiscale della legge 166, con particolare riferimento ai profili Iva, in relazione alle cessioni gratuite di due diverse tipologie di beni. Da un lato, indumenti non più commercializzati dall’azienda, in conseguenza della decisione di modificare il piano di vendita. Dall’altro, beni strumentali (computer) divenuti obsoleti rispetto alle esigenze dell’azienda stessa.

La legge antisprechi permette alle imprese di neutralizzare l’effetto fiscale, ai fini Iva e Ires, della cessione gratuita di alcune tipologie di beni a enti non profit, per consentire il loro riutilizzo a fini di solidarietà sociale.

Ai fini Ires, il valore normale dei prodotti ceduti non concorre alla formazione dei ricavi. Ai fini Iva, viene esclusa l’applicazione dell’imposta in uscita, ferma restando la detraibilità dell’Iva a monte. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma, tra gli altri, i medicinali, i prodotti farmaceutici e le eccedenze alimentari, nonché altre categorie di beni, quali prodotti tessili e di abbigliamento, o prodotti di elettronica, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo (articolo 16 della legge 166/2016).

I chiarimenti forniti dall’Agenzia in occasione di Telefisco rinviano, quanto alle tipologie di beni donabili, alle precisazioni fornite nella consulenza giuridica 8/2021. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, le cessioni gratuite a enti non profit dei beni ricompresi nella legge 166/2016 (ivi inclusi prodotti di abbigliamento e computer) possono fruire del regime agevolativo a condizione che siano esclusi dai canali distributivi in quanto «non più commercializzabili», per vizi o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo, o «non più commercializzati», avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale.

Nel richiamare i chiarimenti forniti nella consulenza giuridica, l’Agenzia sembrerebbe ribadire la necessità che la decisione di escludere il bene dal circuito produttivo sia comunque connessa a circostanze oggettive, legate a una rilevante riduzione del valore economico o, comunque, a una non rispondenza alle esigenze di mercato.

La risposta dell’Agenzia, non distinguendo tra beni merce e beni strumentali, sembrerebbe inoltre aprire alla possibilità che la disciplina Iva in esame trovi applicazione anche ai beni strumentali divenuti obsoleti, purché ricompresi tra i beni elencati dall’articolo 16 della legge 166. Si tratta di una circostanza che potrebbe valorizzare molto la finalità sociale della norma consentendo alle imprese di donare beni ancora dotati di una propria utilità come, ad esempio, nel caso di rinnovo del mobilio e dell’arredamento di un ufficio o della sostituzione di tablet e computer.

Fonte: Il Sole24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator