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Turismo, imposta al 5% sulle mance cash ed elettroniche: gli adempimenti del datore

L’agenzia delle Entrate ha illustrato le novità operative relative al regime di tassazione delle mance previsto dalla legge di Bilancio 2023.

L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, ha illustrato le novità operative relative al regime di tassazione delle mance previsto dalla legge di Bilancio 2023.

Il regime di tassazione

In virtù di tale disposizione le mance erogate ai dipendenti del settore turistico-alberghiero e della ristorazione devono essere tassate con un’imposta sostitutiva del 5 per cento.

L’imposta sostitutiva è applicabile, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, sulle mance ricevute dai lavoratori che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50mila euro.

Rilevano, ai fini di tale disposizioni, le somme concesse a titolo di liberalità in denaro o tramite mezzi di pagamento elettronici.

I requisiti

Il beneficio è applicabile ai dipendenti di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che abbiano percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente non superiori a 50mila euro e che non abbiano rinunciato per iscritto alla predetta tassazione sostitutiva.

Il limite reddituale di 50mila euro deve essere verificato considerando tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore nell’anno precedente, comprendendo quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nei settori sopra indicati e tenendo conto delle mance già assoggettate a imposta sostitutiva.

Il superamento del limite reddituale di 50mila euro determinerà l’inapplicabilità della tassazione agevolata delle mance percepite nell’anno successivo.

Applicabilità dell’imposta sostitutiva

Il beneficio consiste nell’applicazione sulle mance percepite dai clienti di una imposta sostitutiva del 5 per cento. La tassazione agevolata è limitata al 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Detto limite è costituito dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25% rappresenta una franchigia: in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Il datore di lavoro dovrà: verificare le condizioni soggettive e oggettive di applicabilità dell’imposta sostitutiva, tassare le mance e versare l’imposta tramite modello F24 (risoluzione n. 16/E/2023).

Le mance non incrementano il volume d’affari ai fini Iva e non sono considerabili, ai fini delle imposte dirette, né ricavi né costi per il datore di lavoro. L’agenzia delle Entrate precisa che le mance assoggettate ad imposta sostitutiva non entrano nel Tfr e sono esenti da contributi previdenziali e assistenziali e dai premi Inail.

Gli adempimenti del datore di lavoro

Particolarmente rilevanti sono le indicazioni della circolare in parola in merito agli adempimenti del datore di lavoro.

L’amministrazione finanziaria, infatti, precisa che: in presenza di unico rapporto di lavoro nell’anno precedente, il datore di lavoro applicherà automaticamente l’imposta sostitutiva; in caso contrario, il lavoratore dovrà dichiarare per iscritto il diritto all’agevolazione.

Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all’erogazione delle mance che sussistono i presupposti richiesti per l’agevolazione, lo stesso potrà applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.

Gli adempimenti del lavoratore

Ai fini della corretta applicazione del beneficio, il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro sia l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nei settori di riferimento presso altri datori di lavoro, sia eventuali mance già assoggettate a imposta sostitutiva.

Non solo, il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore 50mila euro, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi. Se l’imposta sostitutiva sarà sfavorevole al dipendente, il datore di lavoro potrà applicare la tassazione ordinaria.

Inoltre, il lavoratore potrà rinunciare al beneficio e richiedere l’applicazione della tassazione ordinaria previa richiesta scritta.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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