Cerca
Close this search box.

No alla ritenuta sui servizi prestati nell’Unione Europea

L’applicazione di una ritenuta sui redditi di un contribuente non residente per una prestazione di servizi, viola la libera prestazione.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza resa nella causa C-461/21 del 7 settembre 2023, ha affermato che l’applicazione di una ritenuta alla fonte con riguardo ai redditi percepiti da un contribuente non residente per una prestazione di servizi viola la libera prestazione dei servizi se la prestazione equivalente posta in essere da un residente non prevede alcuna ritenuta in tal senso.

Del resto, l’obbligo di applicare una ritenuta alla fonte non solo determina un onere amministrativo supplementare, ma anche rischi in materia di responsabilità dell’operatore, rendendo i servizi transfrontalieri meno attraenti per i non residenti, rispetto a quelli forniti da prestatori residenti non soggetti a tale adempimento.

In ogni caso, la restrizione può essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficace riscossione dell’imposta, sempre che tale misura sia proporzionata a tale scopo.

Il caso

Una società, stabilita in Romania, fornisce servizi di trasporto strada su merci. Tale contribuente ha subito un controllo fiscale, a seguito del quale sono stati accertati una maggiore Iva relativa ai servizi di trasporto beni destinati ad essere importati in Romania e una maggiore imposta, relativa alla ritenuta alla fonte, sui redditi versati dalla società ad una società non residente, controparte commerciale e contrattuale per servizi di recupero dell’Iva all’estero.

La società ha impugnato l’atto impositivo e il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi:

– da un lato, sulla qualificazione come prestazione di servizi di un’attività commerciale volta al recupero dell’Iva e dei diritti di accisa per conto della committente presso le amministrazioni finanziarie di vari Stati membri;

– dall’altro, se uno Stato membro possa introdurre una ritenuta alla fonte dell’imposta sui redditi percepiti per tale prestazione laddove il servizio sia reso da un non residente, considerato che tale onere non sussiste quando lo stesso servizio è reso da un soggetto residente.

Il principio

I giudici, chiarito che tra le prestazioni di servizi vi rientrano tutte le prestazioni fornite dietro un corrispettivo, ricomprendendo così tutte le attività che non violino le libertà fondamentali, hanno giudicato l’applicazione della ritenuta alla fonte come incompatibile con la libera prestazione dei servizi nel territorio unionale.

Ed infatti, l’articolo 56, del Tfue impone che le normative nazionali non debbano rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficoltosa e onerosa rispetto alla prestazione di servizi interna, eliminando ogni restrizione basata sulla residenza del prestatore.

La ritenuta applicata dallo Stato membro ha, in concreto, l’effetto di scoraggiare la prestazione di servizi da parte di soggetti non residenti, non essendo previsto un analogo obbligo a carico dei soggetti residenti.

Tuttavia, tale misura può essere salvaguardata e giustificata dall’esigenza di tutelare il potere impositivo degli Stati membri: ed infatti, l’efficace riscossione dell’imposta consente allo Stato membro di introdurre una deroga alle libertà fondamentali, sempre che l’onere della ritenuta appaia essere proporzionato al fine perseguito e che la misura non ecceda quanto necessario allo scopo di tutelare il gettito erariale.

La conclusione

La pronuncia appare essere corretta e conforme ai principi giurisprudenziali unionali: le libertà fondamentali possono essere derogate al fine di tutelare le esigenze di gettito per lo Stato membro, considerato anche che non esiste una disciplina armonizzata a livello eurounitario per le imposte dirette.

Da ultimo, si segnala che, pur rinviando al giudice nazionale l’accertamento di eventuali motivi imperativi di interesse generale che giustifichino una restrizione alla libera prestazione di servizi, la Corte di giustizia ravvisa un’ulteriore violazione dell’articolo 56 nella determinazione della base imponibile su cui è calcolata la citata ritenuta d’imposta. Invero, nel caso di specie, i soggetti non residenti scontano la ritenuta al lordo delle spese professionali, a differenza dei soggetti residenti che, invece, possono dedurre tali spese.

È chiaro che quest’ultima affermazione potrebbe avere risvolti anche nell’ordinamento italiano.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator