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Imu sugli immobili «beni merce» concessi in uso gratuito ai figli dell’imprenditore

L’avvenuta concessione in comodato ai figli dell’imprenditore può fare venir meno la natura di bene merce, e quindi dell’esenzione.

La domanda

Il rappresentante legale di una sas in regime forfettario che svolge anche attività di compravendita immobili e costruzione di edifici residenziali e non (da visura camerale, importanza secondaria, codice Ateco 41.2 ottenuto da attività dichiarata), ha concesso in uso gratuito con durata illimitata un appartamento a ciascuno dei figli con contratto di comodato registrato e ne pretende l’esenzione qualificandoli come bene merce. Ai fini dell’esenzione la società non ha presentato dichiarazione Imu e l’ultima risale a 15 anni fa, ben prima della stipula dei recenti contratti di uso gratuito. La società ha inviato il bilancio di verifica dal quale si evince la voce generica “rimanenze finali” che però non riporta la composizione nel dettaglio. Sulla base di quanto esposto si chiede se è corretto negare l’esenzione Imu per beni merce e i riferimenti normativi e giurisprudenziali a sostegno.
M. M. – Bologna

Si ritiene che l’esenzione non spetti, per diverse ragioni. Va premesso che in merito all’utilizzo dei beni merce, il ministero delle Finanze, in una risposta fornita a Telefisco 2014 de Il Sole 24Ore, ha precisato che dal tenore letterale della norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell’impresa. Sicché, seguendo l’interpretazione ministeriale, l’avvenuta concessione in comodato ai figli dell’imprenditore ben può rappresentare una “utilizzazione” che fa venir meno la natura di bene merce, e quindi dell’esenzione. Sul punto non si è a conoscenza di una giurisprudenza specifica, ma l’interpretazione ministeriale è stata confermata con riferimento agli immobili locati per una parte dell’anno (Ctr Toscana, sentenze 161/06/2021 e 816/05/2022). Inoltre, il comportamento tenuto dal contribuente evidenzia come nei fatti non si è in presenza di immobili destinati alla vendita, così come prescritto dall’articolo 1, comma 751, legge 160/2019, e comunque si è in presenza di un evidente abuso del diritto, cui consegue il mancato riconoscimento dell’esenzione. Significativa è pure la mancata individuazione dei suddetti immobili nelle rimanenze finali, sebbene non decisiva. Ed infatti, Corte di Cassazione n. 1658/2023 osserva: «È, invece, corretta l’affermazione che la iscrizione in bilancio degli immobili come beni merce, seppure necessaria (Cassazione, n. 24720 del 11 agosto 2022) non è sufficiente ai fini della invocata esenzione e pertanto non è sufficiente la produzione del bilancio di esercizio (si veda Cassazione 5191/2022) perché non permette il riscontro delle caratteristiche oggettive (catastali) degli immobili e della concreta destinazione ad essi impressa». Infine, anche la mancata presentazione della dichiarazione non permette di riconoscere l’agevolazione in questione, trattandosi di dichiarazione che deve essere presentata a pena di decadenza. Sul punto, si ricorda che l’articolo 2, comma 5-bis, Dl 102/2013, prevedeva l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, obbligo rimasto fino al 2019, non essendo stato riproposto con la nuova Imu di cui alla legge 160/2019, obbligo confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, 6 ottobre 2020, n. 21465). Nella nuova Imu non sono più contemplate ipotesi di dichiarazione a pena di decadenza, ma per alcune casistiche è disposto che per ottenere i benefici “in ogni caso” il soggetto deve attestare in dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. Tra le varie ipotesi contemplate dal legislatore rientrano anche i beni merce. Al riguardo, si segnala, anche, la risposta data dal Mef all’interno dell’iniziativa Telefisco 2023 de Il Sole 24ORE, in tema di obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza. Con tale risposta, il Mef, prende atto del consolidato orientamento di legittimità, in base al quale la spettanza delle agevolazioni o esenzioni è sempre subordinata alla presentazione della dichiarazione. Infatti, la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che l’ente impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza di denuncia, non diversamente surrogabile, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cassazione, 15419/2021).

Fonte: Il Sole 24 Ore

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