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Flat tax incrementale anche per gli agricoltori che producono energia

Flat tax incrementale anche per gli agricoltori che effettuano produzione di energia elettrica, agriturismo, oleoturismo ed enoturismo.

Flat tax incrementale anche per gli agricoltori che esercitano attività connesse di produzione di energia elettrica, agriturismo, oleoturismo ed enoturismo. Nello speciale Telefisco del 20 settembre 2023 le Entrate hanno confermato l’applicazione della flat tax incrementale a tutti gli agricoltori che determinano il reddito avvalendosi di criteri forfettari e che compilano il quadro RD del modello Redditi.

La circolare 18/E/2023 ha fornito chiarimenti circa la nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, che troverà applicazione nel 2023 per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione. La flat tax comporterà l’applicazione di una tassa del 15% sugli incrementi di reddito 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5% (con una base imponibile non superiore a 40.000 euro); sul reddito eccedente, vale a dire sulla differenza tra il reddito dell’anno e quello assoggettato alla flat tax, si applicheranno l’Irpef e le addizionali con le regole ordinarie.

La circolare ha precisato che sono soggetti al regime anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di tassazione di cui agli articoli 56, comma 5 , e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

Dalla lettura della circolare sono emersi subito due aspetti: il primo è che restano esclusi gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir (che, quindi, dichiarano solo il reddito fondiario); tale precisazione è in linea con il dettato normativo che include tra i beneficiari i titolari di reddito di impresa e di reddito autonomo.

Il secondo aspetto che emerge dalla circolare è l’inclusione degli agricoltori che svolgono le seguenti attività: allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai «parametri» (articolo 56, comma 5); produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione (articolo 56-bis, comma 1); attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015 (articolo 56-bis, comma 2); prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile (articolo 56-bis, comma 3); commercializzazione di prodotti della floricoltura (articolo 56-bis, comma 3-bis). La circolare, tuttavia, non menziona gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica nonché quelli che svolgono attività di agriturismo, enoturismo, oleoturismo. Ma ieri l’Agenzia ha confermato l’inclusione di questi soggetti tra i beneficiari della flat tax. L’apertura appare di buon senso considerato che si tratta di persone fisiche che, al pari degli agricoltori richiamati nella circolare, determinano il reddito forfettariamente e compilano il quadro RD.

Positivo, quindi, l’ampliamento della platea dei beneficiari di questo regime che, si ricorda, è previsto solo per il 2023.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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