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Lettere d’intento, sanzioni fino al 100% dell’imposta per lo splafonamento

Monitoraggio costante degli acquisti senza imposta per gli operatori che utilizzano le lettere di intento.

Monitoraggio costante degli acquisti senza imposta per gli operatori che utilizzano le lettere di intento. In caso di errori nella fattura, infatti, sono previste sanzioni fino al 100% dell’imposta. Questi i chiarimenti delle Entrate durante la manifestazione di Telefisco, in risposta a un quesito relativo al caso in cui l’esportatore abituale riceva una fattura non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore.

Gli esportatori abituali al fine di poter effettuare acquisti non imponibili ai fini Iva, devono trasmettere telematicamente alle Entrate una dichiarazione di intento e comunicarne gli estremi del protocollo ai fornitori, affinché questi ultimi possano riscontrarne, sul sito dell’Agenzia, l’avvenuta presentazione e riportare gli estremi nelle loro fatture emesse. Infatti, il fornitore deve riscontrare sul sito dell’Agenzia l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dei cessionari/committenti prima di effettuare le operazioni per le quali viene chiesta la non applicazione dell’imposta, appurando che l’ammontare fatturato non superi l’importo richiesto nella dichiarazione.

Se il fornitore emette fattura in regime di non imponibilità per un importo superiore a quello indicato dall’esportatore abituale nella lettera di intento, commette un’irregolarità. Secondo le Entrate, qualora l’esportatore abituale riceva una fattura non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore, può incorrere nella sanzione (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997) pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda alla sua regolarizzazione nei termini e con le modalità ivi indicate. Se la fattura non viene regolarizzata dall’emittente, il cessionario deve provvedere inserendo nel sistema di interscambio una «autofattura-denuncia», codice documento TD21 (autofattura per splafonamento). Questa procedura assorbe anche la presentazione del documento correttivo alle Entrate. Dovrà anche corrispondere l’imposta non addebitata dal fornitore, con il codice tributo del mese in cui si è verificato lo splafonamento.

In luogo del versamento dell’imposta sullo splafonamento con il modello F24 l’Agenzia aveva consentito (risoluzione 16/E/2017) di computare l’imposta a debito nella liquidazione periodica dell’acquirente, previa emissione dell’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare nel registro fatture e in quello degli acquisti. Resta fermo il calcolo e versamento della sanzione. Questa procedura presenta il vantaggio della compensazione immediata dell’imposta dovuta e di quella detraibile, evitando il calcolo degli interessi. Considerando che se il cliente non ha limiti alla detrazione nulla cambia nel saldo della sua liquidazione, era auspicabile una risposta più in linea con il principio giurisprudenziale di proporzionalità.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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