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La società semplice da trasformazione applica la ritenuta del 26%

La S.s. risultante dalla trasformazione di società di capitali applica la ritenuta di imposta del 26% sulle riserve di utili dei soci.

La società semplice risultante dalla trasformazione di società di capitali applica la ritenuta di imposta del 26% sulle riserve di utili imputate ai soci persone fisiche. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco speciale 2023 sciogliendo un dubbio che si poneva da diversi anni. L’articolo 27 del Dpr 600/1973 non contempla le società di persone tra i sostituti di imposta per i dividendi, ma ragioni sistematiche fanno ritenere applicabili le regole della preesistente Srl. La ritenuta va versata entro il 16 aprile 2024.

Trasformazione e tassazione

Le Srl e Spa che usufruiscono della trasformazione agevolata in società semplice si interrogano sulle modalità di tassazione, in capo ai soci persone fisiche, delle riserve derivanti da utili formati in regime Ires. La trasformazione richiede infatti l’imputazione ai soci di tali riserve ai sensi dell’articolo 170 del Tuir. Il punto era stato confermato dalla circolare 26/E/2016, emanata in relazione alla precedente disposizione agevolativa, che aveva affermato l’obbligo di imputazione ai soci di tali riserve nell’esercizio successivo alla trasformazione, senza però fornire istruzioni su come doveva effettuarsi la tassazione.

Il dubbio nasce dal fatto che da un lato il mantenimento del regime ante trasformazione (dividendi) imporrebbe l’applicazione della ritenuta di imposta del 26% indipendentemente dalla percentuale detenuta dal socio, ma, dall’altro, l’articolo 27 del Dpr 600/1973 non richiama tra i sostituti di imposta le società di persone (e dunque le società semplici). È stato dunque ipotizzato (anche sulla base di una risposta delle Entrate resa nel corso di un evento formativo del 2006) che la tassazione debba avvenire mediante imputazione del reddito ai soci per trasparenza nella dichiarazione Redditi SP relativa al primo esercizio di esistenza della società semplice.

Ritenuta al 26% entro il 16 aprile

La questione ha formato oggetto di uno specifico quesito posto nel corso di Telefisco speciale 2023 nel quale si è inoltre richiesto, in caso di applicazione della ritenuta, entro quale data procedere al versamento.

L’Agenzia, facendo prevalere una interpretazione logico-sistematica rispetto al mero dato letterale dell’articolo 27, ha confermato che l’assoggettamento delle riserve di utili ex Srl deve avvenire, per i soci persone fisiche, mediante ritenuta a tiolo di imposta del 26%. In base all’articolo 170, comma 5, del Tuir, la società semplice subentra infatti nell’assolvimento degli obblighi facenti capo alla ex società di capitali che sono sorti al momento della fuoriuscita dal regime d’impresa.

Le Entrate hanno poi precisato che la ritenuta deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione (come se la “distribuzione” fosse avvenuta nel primo trimestre dell’anno). L’indicazione va contestualizzata relativamente alle trasformazioni avvenute in questi mesi, nelle quali, generalmente, il primo periodo della società semplice non comprende il 16 aprile. Ad esempio, per una trasformazione iscritta in data 15 settembre 2023, il primo periodo di imposta partirà da tale data per terminare al 31 dicembre. Deve dunque ritenersi che, in questi casi, si debba prendere a riferimento il 16 aprile dell’anno successivo a quello di trasformazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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