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Centro sportivo e lavoro autonomo occasionale

Il D.lgs. 120/2023 ha apportato alcune modifiche al D.lgs. 36/2022, tra cui quella relativa all'identificazione del lavoratore sportivo.

La domanda

Premesso che la recente nuova normativa e di quanto chiarito dalla FAQ contenuta nella Nota dell’Ispettorato 109/2022 esclude dall’obbligo di comunicazione le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Nel caso di una S.r.l., che svolge attività di centro sportivo, è possibile stipulare con un professionista, un fisiatra iscritto all’albo professionale di appartenenza un contratto autonomo occasionale ex articolo 2222 del codice civile (contratto d’opera)? O è necessaria la comunicazione preventiva? Oppure, in via generale, sono escluse dalle prestazioni occasionali e dunque è necessaria l’apertura della partita iva?

Il D.lgs. 120/2023 (correttivo bis) ha apportato non poche modifiche al testo del D.lgs. 36/2022, tra cui quella contenuta nell’art. 25 circa l’identificazione del lavoratore sportivo.
Al comma 1, secondo periodo del suddetto articolo prevede che “Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
E ancora al nuovo comma 3bis, introdotto dal D.lgs. 120/2023 prevede che: ” Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”.
Ora, constatato che il fisiatra non rientra nel cluster dei lavoratori sportivi non dobbiamo neanche far riferimento al suindicato comma 3bis, il quale tra l’altro non specifica se la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale è riferita ai c.d.Pres.TO (ex art. 54 bis, D.L. 50/2017) o alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. l), T.U.I.R..
Il fisiatra in questione potrà dunque essere oggetto di una collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. l), T.U.I.R. qualora ne ricorrano i presupposti e qualora i requisiti circa la genuinità del contratto sia rispettati.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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