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Assicurazione sulla vita: beneficiari anche gli eredi per rappresentazione

Se nel contratto l'intestazione degli eredi legittimi non è ben definita, anche gli eredi per rappresentazione possono risultare beneficiari.

Nel contratto di assicurazione sulla vita l’intestazione non ben definita degli eredi legittimi quali beneficiari consegue che anche gli eredi per rappresentazione hanno diritto agli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 agosto 2023, n. 24951.
Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione validità dell’assicurazione a favore di un terzo e del concetto di erede per rappresentazione.

Assicurazione a favore di terzo e rappresentazione
L’assicurazione sulla vita o comunemente detta polizza vita è un contratto sottoscritto tra un soggetto e una compagnia assicuratrice, che a fronte di un pagamento, detto premio, conferisce un diritto al beneficiario ovverosia una rendita in caso di decesso o di invalidità permanente dell’assicurato in una data precisa.
Tuttavia, l’assicurazione sulla vita è un contratto che permette di attribuire dei benefici anche ad un terzo e non necessariamente ad un familiare.
Ai sensi dell’articolo 1920 c.c. la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento ed è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.
Inoltre, ai sensi della medesima norma, per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Infine, vi sono casi in cui alla morte del de cuius vi siano problemi sorti in essere a conflitti tra eredi legittimi ed eredi per rappresentazione.
Sul punto si vuole ricordare che ai sensi dell’art. 565 c.c. nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo stato nell’ordine e secondo le regole stabilite dal titolo II del Codice civile.
Infine, si sottolinea, ai fini di rendere più chiaro l’indirizzo della Corte che la rappresentazione ai sensi dell’art. 467 c.c. fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato ed si ha rappresentazione nella successione testamentario quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Il caso esaminato
La vicenda trae origine da un provvedimento del Tribunale con il quale aveva dichiarato che i beneficiari della polizza vita non potessero essere gli eredi per rappresentazione, in quanto non potevano essere ritenuti eredi legittimi.
Alla base di questo provvedimento, vi era la seguente vicenda, ovverosia che a seguito della morta di una zia, le proprie nipoti avevano chiesto alla compagnia assicurativa la liquidazione delle polizze vita stipulate dall’anziana parente.
La società aveva negato tale richiesta poiché, essendo previsto dalla polizza che i beneficiari erano gli eredi legittimi in parti uguali, tra di essi non potessero essere ricompresi le nipoti.
Tuttavia, le nipoti avevano sostenuto sia contro la società, sia nei vari gradi di giudizio, che essendo la zia deceduta senza eredi legittimi, loro dovessero essere ritenute chiamate direttamente e non per rappresentazione.
Infatti, avverso la sentenza del Tribunale, le nipoti hanno proposto ricorso in Appello, lamentando la non fondatezza del provvedimento del Tribunale in quanto essendo la zia deceduta nubile senza discendenti, la liquidazione degli indennizzi doveva avvenire in parti uguali tra loro.
La Corte d’Appello, alla luce delle diverse difese, non accoglieva il ricorso statuendo che, nonostante la zia fosse deceduta nubile e priva di eredi legittimi, le ricorrenti dovevano essere considerate quali eredi per rappresentazione, con la conseguenza che non potevano beneficiare della liquidazione delle polizze assicurative.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, le nipoti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Per la nostra analisi ci soffermeremo sul quarto motivo, il quale denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, comma 6, Cost. – la “nullità della sentenza per motivazione perplessa illogica e intrinsecamente contraddittoria, inducente a conclusione irrazionale, inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi”.

La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza 21 agosto 2023, n. 24951 ha accolto il terzo e quarto motivo di ricorso statuendo che “laddove si ravvisi la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c.”
Tuttavia, la Suprema Corte, a differenza dei precedenti orientamenti del tribunale e della corte d’appello ha voluto stabilire con fermezza che le nipoti, eredi per rappresentazione, avrebbero comunque diritto agli indennizzi, e ciò perché i discendenti subentrerebbero nel luogo e nel grado del loro ascendente, sicché costoro sarebbero da intendere essi stessi eredi tanto più agli effetti di cui all’art. 1920, comma 2, c.c., e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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