In molti casi il sistema di partecipazione dei manager e degli advisor ai risultati dei fondi comuni di private equity si basa su strutture così complesse da rendere inapplicabile il “porto sicuro” previsto dall’articolo 60 del Dl 50/2017. Questa norma stabilisce un presunzione assoluta che, a determinate condizioni, i proventi attribuiti ai titolari di diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) abbiano natura di redditi finanziari e non di redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
In questa evenienza, la scelta dipende da valutazioni da fare caso per caso, e – grazie alla pubblicazione di numerosi interpelli in materia oltre alla circolare 25/E del 2017 – si è consolidata una prassi abbastanza solida sugli elementi utili per individuare la natura del reddito.
L’interpello 432/2023 riguarda proprio una situazione molto complessa in cui, ad avviso dell’Agenzia, l’articolo 60 non è applicabile. Il caso riguarda alcuni sub-advisor di fondi comuni d’investimento che, a quanto risulta, hanno investito, in quote speciali di un fondo (carry fund) che a sua volta partecipa a due fondi di private equity e in quote ordinarie di un fondo partecipato dai manager con lo scopo di effettuare coinvestimenti nelle società acquistate dai due fondi di private equity. L’ulteriore particolarità della complessa struttura è che nel carry fund non sono previste postergazioni o importi minimi garantiti agli investitori diversi dai manager né alcuna waterfall di distribuzione dei proventi differenziata tra i partecipanti, che invece sono previsti nei due fondi di private equity.
Nonostante l’ammontare complessivo tra quote ordinarie e quote speciali che il management team del gruppo si è impegnato ad investire rappresenti il 4% circa del commitment complessivo dei fondi di private equity, l’Agenzia ha escluso che i sub-advisor possano avvalersi della presunzione prevista dall’articolo 60 per vari motivi; fra i quali che l’ammontare minimo dell’investimento debba essere parametrato non ad un progetto con investimenti multipli, ma agli importi impegnati dal fondo comune e che la norma può applicarsi ai manager e agli advisor, ma non anche ai sub-advisor.
Tuttavia, attraverso un’analisi “di fatto”, l’Agenzia ha convalidato la natura finanziaria dei redditi in argomento, basandosi su diversi elementi di giudizio:
la presenza di investitori non manager tra gli aventi diritto ai proventi connessi alle quote speciali;
la rilevanza dell’investimento in termini di ammontare;
la remunerazione dei manager adeguata all’attività svolta;
la circostanza che in base agli accordi fra il carry fund e i manager, in caso di leavership, le quote annullate saranno rimborsate in misura pari al minore tra il valore nominale e il valore di mercato, con possibilità, quindi di una perdita di capitale.
Fonte: Il Sole 24 Ore