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Il lavoro sportivo premia i contratti di co.co.co

Con il correttivo-bis sono stati introdotti chiarimenti sui rapporti di lavoro sportivo e di collaborazioni amministrativo-gestionali.

Con il correttivo-bis sono stati introdotti chiarimenti sui rapporti di lavoro sportivo e di collaborazioni amministrativo-gestionali.

Diversi sono gli interventi di restyling previsti con riguardo al trattamento giuridico e fiscale del lavoratore sportivo. Anzitutto viene chiarito che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi sono esclusi da Inail, mentre per i collaboratori amministrativo gestionali viene espressamente introdotta la possibilità di applicare le medesime aliquote previdenziali previste per i lavoratori sportivi.

Vengono poi specificate le modalità attraverso le quali saranno definite le mansioni che consentono di ricondurre le prestazioni del tesserato, effettuate verso corrispettivo, nell’ambito del lavoro sportivo. È stato, infatti, aggiustato il tiro rispetto all’originaria formulazione che rimetteva a ciascun organismo affiliante – Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportive – la determinazione dell’elenco delle mansioni, con l’evidente rischio di determinare difformità a livello applicativo.

In particolare, si prevede oggi che le mansioni debbano essere approvate, su proposta di Fsn, Dsa e Eps e trasmessa attraverso Coni e Cip, dal ministero dello Sport sentito il ministero del Lavoro e pubblicate annualmente sul sito del Dipartimento dello Sport. Tale previsione consente di pervenire ad un inquadramento omogeneo delle mansioni e va apprezzato il fatto di prevedere un elenco univoco, non interpretabile, che evita rischi nella corretta qualificazione del rapporto di lavoro. Circa l’inquadramento giuslavoristico, il legislatore non si orienta verso un’unica soluzione ma ne propone ben tre: a seconda delle modalità di svolgimento i rapporti di lavoro possono infatti qualificarsi come lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della co.co.co.

È proprio verso quest’ultima che si esprime un orientamento agevolativo da parte del legislatore, tenuto conto anche delle peculiari modalità attraverso le quali si esercitano nella maggioranza dei casi le collaborazioni sportive. Si pensi, infatti, alla esenzione Inail e a quella prevista ai fini Irap, che scatta per i compensi dei co.co.co sportivi inferiori agli 85mila euro annui (articolo 36, comma 6, Dlgs 36/2021). Ma non solo. Tra le novità del correttivo è stato previsto un nuovo contributo per gli enti sportivi con ricavi non superiori a 100mila euro, commisurato ai contributi previdenziali versati per i compensi delle co.co.co. nei mesi da luglio a novembre 2023. Se, da un lato, la collaborazione coordinata e continuativa diventa quindi la principale alternativa valida per chi opera nello sport, dall’altro, non può non precisarsi come tale inquadramento non possa trovare spazio in via indifferenziata per qualsiasi tipologia di rapporto. In questo senso i due indici presuntivi – limite orario settimanale di 24 ore e coordinamento delle prestazioni sportive con i regolamenti – non costituiscono un “salvacondotto” da eventuali riqualificazioni giuslavoristiche.

Un’altra chance da valutare è, poi, senz’altro rappresentata dalla possibilità per tutti gli enti sportivi, nonché associazioni benemerite, Fsn, Dsa e Eps, Coni, Cip, Sport e Salute di avvalersi dei prestatori di lavoro occasionale (i cosiddetti contratti Presto).

Resta infine da chiarire se per lavoro autonomo possa intendersi anche quello svolto in modo occasionale ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile da soggetti che non svolgono quel tipo di attività sportiva come professione abituale per la quale è richiesta l’apertura della partita Iva. L’incertezza emerge a seguito del venire meno della possibilità di applicare l’articolo 67 del comma 1, lettera m, del Testo unico imposte dirette, anche se la previsione espressa del lavoro autonomo tra le soluzioni offerte dalla norma e la precisazione che questo possa essere svolto anche in forma di co.co.co farebbe propendere per una risposta affermativa.

La possibilità di ricondurre nell’ambito del lavoro autonomo sportivo anche quello occasionale consentirebbe di dare risposta ad un più ampio ventaglio di opzioni in tema di inquadramento lavoro sportivo dilettantistico “atipico” per prestazioni oggettivamente occasionali e di valore esiguo che caratterizzano il settore

Sarebbe opportuno un chiarimento, anche mediante un documento di prassi, in quanto la possibilità di ricondurre alcune prestazioni nell’ambito del lavoro autonomo occasionale consentirebbe agli enti sportivi di usufruire di una significativa semplificazione degli adempimenti richiesti.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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