L’operazione di «scissione con scorporo» consente alla società scissa di assegnare parte del proprio patrimonio a una (o più) beneficiaria(e) di nuova costituzione. La novità consiste nel fatto che le partecipazioni emesse dalla beneficiaria neocostituita sono attribuite alla stessa società scissa anziché ai soci di quest’ultima (come avviene nella scissione «tradizionale»).
Si tratta, quindi, di una particolare forma di scissione parziale, senza concambio, il cui elemento tipizzante è l’assegnazione delle quote/azioni della beneficiaria direttamente alla società scissa, di modo che il patrimonio netto contabile di quest’ultima non subisce alcuna riduzione (come, al contrario, avviene nella scissione): i beni di primo grado (asset trasferiti) vengono sostituiti da beni di secondo grado (partecipazioni nella società beneficiaria).
Ulteriori elementi che caratterizzano la scissione mediante scorporo sono:
• la natura della beneficiaria, che deve essere necessariamente una società di nuova costituzione ed interamente partecipata dalla scissa;
• la limitazione sotto il profilo quantitativo del patrimonio trasferibile, posto che la società scissa può trasferire alla beneficiaria solo parte del proprio patrimonio, dovendo continuare, post scissione, la propria attività (non è fattibile, in sostanza, una scissione con scorporo totale).
Ai fini contabili, in linea con la disciplina di riferimento prevista per le tradizionali operazioni di scissione (OIC 4), l’operazione dovrebbe realizzarsi in continuità di valori, senza l’emersione di plusvalori latenti sui beni attribuiti alla beneficiaria e senza l’iscrizione di avanzi/disavanzi.
La dottrina unanime ritiene che il regime fiscale dell’operazione non possa che essere quello della neutralità previsto dall’articolo 173 del Tuir per le scissioni tradizionali. Al riguardo, si consideri che l’articolo 173 del Tuir, rubricato «Scissione di società» è inserito nella sezione delle disposizioni comuni del Tuir (Titolo III – Capo II) e qualifica la scissione come operazione fiscalmente neutrale a prescindere dalla struttura specifica della stessa (scissione parziale, totale, proporzionale o non proporzionale), dalla presenza di un concambio, dalla natura dei beni trasferiti (complesso aziendale o singoli beni) o dalla natura della beneficiaria (società già esistente o neocostituita).
Dal momento che sotto il profilo civilistico l’operazione si qualifica indubbiamente come una scissione (come definita dal Dlgs 19/2023 che l’ha introdotta nell’ordinamento interno), non può che applicarsi il regime di neutralità rivolto alla generalità delle operazioni di scissione ex articolo 173, comma 1, del Tuir.
In conseguenza di ciò, l’operazione non comporterà alcuna l’emersione di plusvalenze tassabili, e parimente i beni si trasferiranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili e fiscali.
La prima questione, affrontata anche da Assonime nella citata circolare, riguarda il valore fiscale da attribuire alle partecipazioni attribuite alla scissa. Nelle ordinarie scissioni parziali con beneficiaria neocostituita, il valore fiscale delle partecipazioni emesse da quest’ultima e assegnate ai soci della scissa, e la corrispondete riduzione del valore fiscale delle partecipazioni nella scissa è determinato in proporzione al valore del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria rispetto a quello rimasto in capo alla scissa. In questo senso, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 52/E del 2015, la ripartizione del valore fiscale tra le partecipazioni nella beneficiaria e quelle nella scissa deve essere effettuata in base al valore corrente (non contabile) del patrimonio oggetto di scissione. Tale ripartizione non è applicabile alla scissione mediante scorporo, laddove non occorre ripartire il valore fiscale esistente tra le diverse partecipazioni che i soci si ritrovano post scissione (nella scissa e nella beneficiaria neocostituita), bensì creare ex novo il valore fiscale delle partecipazioni emesse dalla beneficiaria in favore della società scissa.
A tal fine, l’unico criterio che risulti coerente con il principio di neutralità fiscale sancito dall’articolo 173 del Tuir e che potrebbe essere ragionevolmente utilizzato sia in ipotesi di scissione di un compendio aziendale, sia in ipotesi di scorporo di singoli beni, è quello contenuto nell’articolo 176, comma 1, Tuir e relativo ai conferimenti di azienda fiscalmente neutrali. Pertanto, le partecipazioni attribuite alla scissa dovrebbero mantenere il medesimo valore fiscale dei beni scorporati che entrano nel patrimonio della beneficiaria, in conformità alla continuità fiscale dell’operazione.
Nella scissione mediante scorporo, come detto, il patrimonio della scissa non subisce alcuna riduzione, verificandosi una mera sostituzione di beni di primo grado (asset trasferiti) con beni di secondo grado (partecipazioni nella beneficiaria).
Data l’evidente analogia con la disciplina del conferimento, si potrebbe, quindi, sostenere che le posizioni fiscali della scissa restino di esclusiva pertinenza della stessa; tuttavia, come sottolineato da Assonime, tale impostazione sarebbe rea di non considera la natura successoria dell’operazione.
Risulta, dunque, più coerente con la natura della scissione un approccio che preveda la ripartizione delle posizioni soggettive tra scissa e beneficiaria secondo le stesse modalità applicabili alle scissioni ordinarie ai sensi del citato articolo 173, comma 4 del Tuir, rapportando il valore contabile degli asset o del compendio aziendale trasferito al valore del patrimonio netto contabile ante scissione.
Un altro aspetto su cui dover riflettere è quello della c.d. stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa.
Ai sensi dell’articolo 173, comma 9 del Tuir, la stratificazione, ossia la natura fiscale delle voci che compongono il patrimonio netto della scissa prima dell’operazione (riserve di capitale, riserve di utili), deve riflettersi sul patrimonio netto contabile della beneficiaria.
La soluzione preferibile, pertanto, prevederebbe di lasciare immutata la stratificazione patrimoniale della scissa, considerando il patrimonio della beneficiaria neocostituita formato da sole riserve di capitali, esattamente come avviene in caso di conferimento. Anche ai fini delle imposte indirette, la scissione mediante scorporo non può che ricadere nell’ambito applicativo dalle diposizioni previste per le scissioni ordinarie. Pertanto, l’operazione:
• è fuori campo Iva (articolo 2, comma 3, Dpr 633/72);
• è soggetta ad imposta di registro in misura fissa di 200 euro (articolo 4, comma 1, lettera b) Tariffa Parte I allegata al Dpr 131/86);
• comporta l’applicazione di imposte ipotecaria e catastale entrambe in misura fissa di 200 euro, in presenza di immobili.
Sulla base della disamina sopra esposta, confidando in opportuni chiarimenti da parte della agenzia delle Entrate, la scissione mediante scorporo rappresenta uno strumento molto interessante per riorganizzare il patrimonio societario, alternativo al conferimento che non sempre beneficia della neutralità.
Mentre la scissione mediante scorporo, in quanto «scissione», risulterebbe essere sempre e comunque neutrale ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, il conferimento gode del regime di neutralità fiscale limitatamente ai casi in cui vengano conferite aziende/rami aziendali (articolo 176 Tuir) ovvero partecipazioni dotate di determinati requisiti (articoli 175 e 177 commi 2, 2-bis, Tuir).
Pertanto, qualora l’obiettivo ultimo sia il trasferimento di singoli asset (ad esempio immobili o attività finanziarie) o compendi che non si qualificano come azienda, la scelta dovrebbe senz’altro ricadere sulla scissione mediante scorporo, a scapito del conferimento che costituirebbe una fattispecie realizzativa ex articolo 9 del Tuir. Laddove invece si intendano trasferire aziende o rami aziendali, il conferimento potrebbe risultare preferibile in virtù dei limitati profili di responsabilità (a differenza della scissione dove le società partecipanti alla scissione sono responsabili in solido per i debiti fiscali) e della maggiore snellezza operativa che garantisce l’operazione.
In ogni caso, la scelta del contribuente tra scissione mediante scorporo rispetto al conferimento non dovrebbe porre temi di abuso del diritto, posto che entrambe sono operazioni idonee a consentire il trasferimento di beni in una società neocostituita partecipata dalla società che effettua il trasferimento. La piena legittimità della scissione mediante scorporo in alternativa al conferimento è peraltro supportata dal tenore letterale dell’articolo 51, comma 3 del Dlgs 19/2023 che ha introdotto l’istituto nel nostro ordinamento «al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione».
Fonte: Il Sole 24 Ore