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Forfettari, deduzione limitata per i contributi previdenziali

Nella determinazione del reddito dei contribuenti forfettari non sono ammessi costi in deduzione, ad eccezione dei contributi previdenziali.

Nella determinazione del reddito dei contribuenti forfettari non sono ammessi costi in deduzione, fatta eccezione per i contributi previdenziali. Attenzione, però: non tutti i contributi versati sono deducibili.

La determinazione dell’imponibile

Il reddito imponibile per i contribuenti forfettari si determina applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti uno dei coefficienti contenuto nell’allegato 4 della legge 190/2014 e differenziato in base al codice Ateco dell’attività svolta. Il meccanismo di forfettizzazione non ammette la deduzione dei costi che sono “presunti” dal legislatore mediante applicazione degli specifici coefficienti.

Il comma 64 della legge 190/2014 consente, tuttavia, la deduzione dei contributi previdenziali dal reddito determinato forfettariamente. Tra i contributi deducibili sono compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Lo stesso comma 64 precisa poi che l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo in base all’articolo 10 del Tuir, cioè dal reddito assoggettato ad Irpef (sempre che il contribuente abbia altri redditi).

Il riferimento legislativo è ai «contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge»; si tratta quindi dei contributi dovuti a seguito di iscrizione nella gestione Inps (artigiani, commercianti o separata) e quelli dovuti per l’iscrizione a casse di previdenza specifiche (Cassa dottori commercialisti o Cassa forense, ad esempio). Le istruzioni al modello Redditi precisano, inoltre, che i contributi da versare sono quelli versati nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (seguendo, quindi, un criterio di cassa).

I versamenti volontari

La precisazione del legislatore circa i contributi versati per legge porta ad escludere la possibilità di dedurre contributi che siano versati volontariamente. Rientrano in questa categoria i contributi versati alle forme previdenziali integrative oppure le somme versate per il «riscatto della laurea». Tale ultimo istituto consiste nel versamento di contributi facoltativi al fine di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi; in sostanza, il riscatto laurea permette di tradurre gli anni di studio in anzianità contributiva (sempre che il titolo sia conseguito).

L’indeducibilità dei contributi diversi da quelli obbligatori era, peraltro, stata anche oggetto di una risposta a una interrogazione parlamentare (n. 5-04241) nella quale era stato ricordata la riconducibilità dei contributi a quelli disciplinati dall’articolo 10 del Tuir e quindi alla presenza di un reddito imponibile ai fini Irpef.

Pertanto, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, l’unica possibilità di possibilità per dedurre i contributi relativi al riscatto della laurea è quella di essere titolari anche di altri redditi soggetti a Irpef.

Diverso il caso dei contributi obbligatori pagati in ritardo con applicazione di sanzioni e interessi. Trattandosi di contributi obbligatori, resta la deducibilità che, però non si estende alle sanzioni e interessi.

Fonte: Il Sole 24Ore

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