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Associazioni sportive, cinque anni per il rimborso dell’Iva

Alle richieste di rimborso della maggiore Iva versata presentate dalle Asd si applica lo stesso termine previsto dalla lex specialis.

Per il principio di specialità, alle richieste di rimborso della maggiore Iva versata presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), con imposta determinata in misura forfettaria, si applica lo stesso termine decadenziale quinquennale previsto dalla lex specialis (imposta sugli spettacoli) per l’accertamento del tributo e per l’irrogazione delle sanzioni. Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 2669/2023 del 6 settembre.

Una Asd si è opposta al diniego espresso dall’agenzia delle Entrate rispetto all’istanza presentata al fine di ottenere il rimborso di maggiori versamenti Iva relativi agli anni dal 2015 al 2017. Il mancato accoglimento dell’istanza è stato motivato per decadenza del relativo diritto, in quanto la richiesta è stata formalizzata oltre il termine previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 546/1992 (entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione).

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso dell’associazione, mettendo in evidenza come le Asd, determinando l’Iva in misura forfettaria e operando in base alla legge su scommesse e intrattenimenti e in tema di sponsorizzazioni, sono soggette al termine decadenziale quinquennale del tributo, stabilito dall’articolo 40 del Dpr 640/1972 (disciplinante l’imposta sugli spettacoli), da considerarsi applicabile anche alle richieste di rimborso.

La Corte tributaria lombarda giunge alla medesima conclusione, condividendo il richiamo operato dal primo collegio alle disposizioni che disciplinano l’imposta sugli spettacoli «che si pone come norma speciale rispetto ai termini fissati, per le richieste di rimborso, in modo residuale dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992». I giudici hanno condiviso il carattere di residualità di tale ultima disposizione, già affermato in primo grado, che prevede un termine più breve di decadenza, ma utilizzabile solo in assenza di disposizioni specifiche.

A conforto della motivazione di riconoscimento del diritto al rimborso, il collegio ha ricordato un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 1166/2019), anche se relativo a una fattispecie non perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di esame, che ha consentito alla Corte di concludere e affermare che «in tema di Iva, solo in ipotesi di regime ordinario è possibile applicare l’articolo 57 del Dpr 633/1972, mentre nello speciale regime Iva di cui all’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972, il termine di decadenza operante è quello fissato dall’articolo 40 del Dpr 640/1972».

È stato, quindi, ritenuto applicabile il medesimo termine previsto per l’accertamento del tributo e delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni anche alle richieste di rimborso, avendo il contribuente scelto di aderire al regime forfettario e non all’ordinario.

Fonte: Il Sole 24Ore

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