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Crediti ricerca e sviluppo certificabili fino a prima del Pvc

Un Albo conterrà l’elenco dei soggetti che potranno rilasciare la certificazione sulla spettanza dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Un apposito Albo tenuto presso il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) conterrà l’elenco dei soggetti che potranno rilasciare alle imprese la certificazione che consente di mettersi al riparo da contestazioni sulla spettanza dei crediti d’imposta per gli investimenti in attività, presenti, passate e future, di:
● ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (compresa l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica), design e innovazione estetica (articolo 1, commi 200-202, della legge 160/2019);
● ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013).

La certificazione, prevista dall’articolo 23, commi 2-8, del Dl 73/2022 e successive modifiche, sarà affidata a soggetti pubblici e privati, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, anche perché la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tranne il caso in cui la stessa venga rilasciata per un’attività diversa da quella realizzata.

Dopo avere individuato l’oggetto della certificazione nei crediti d’imposta sopra indicati per i periodi 2015-2019 e dal 2020 in poi, il Dpcm si occupa:

● dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei certificatori, che può essere richiesta da persone fisiche in possesso di titolo di laurea idoneo o da imprese svolgenti servizi di consulenza su progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione (articolo 2), che, tra l’altro, nei tre anni precedenti la data di presentazione delle domande abbiano valutato o rendicontato almeno quindici progetti collegati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni;

● della procedura e del contenuto della certificazione (articolo 3);

● delle modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori (articolo 4).

L’articolo 3 del Dpcm disciplina la procedura per il rilascio della certificazione e il suo contenuto, e che conferma innanzitutto che essa può riguardare investimenti in corso, già effettuati o che si intendono effettuare, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti non siano già constatate con Pvc o contestate con atto impositivo. Ciò parrebbe significare che eventuali interlocuzioni in corso con l’amministrazione finanziaria, ad esempio, a seguito di questionari, non sono ostative all’ottenimento della certificazione.

L’impresa che intende acquisire la certificazione deve farne richiesta telematica al Mimit. La certificazione dovrà essere rilasciata:
● sulla base degli articoli 234 e 5 del decreto Mise del 26 maggio 2020, attuativo dell’agevolazione;
● in coerenza con le linee guide integrative per «la corretta applicazione del credito d’imposta ed al loro aggiornamento per tenere conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute» che dovranno essere pubblicate dal Mimit entro il 31 dicembre 2023.

La certificazione dovrà essere inviata al Mimit dal certificatore con procedura informatica entro 15 giorni dal rilascio e dovrà contenere:

1. le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto agli investimenti;

2. la descrizione dei progetti;

3. le motivazioni tecniche circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta

4. la dichiarazione del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse

5. ogni ulteriore elemento utile in funzione delle attività di vigilanza del Mise e dei controlli delle Entrate.

Entro 90 giorni dalla ricezione della certificazione, il Mimit può richiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, l’invio della documentazione tecnica, contrattuale e contabile, rilevante ai fini della valutazione. A pena di inefficacia della certificazione, il certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro 15 giorni, prorogabili se necessario di ulteriori 15 giorni. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione, il Mimit completa l’attività di controllo; una volta decorsi detto termine, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività svolte.

Fonte: Il Sole 24Ore

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