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Indeducibili le minusvalenze da svalutazione

Va assoggettata a tassazione Ires e Irap la plusvalenza realizzata all'atto del conferimento di un immobile da parte di una società.

Va integralmente assoggettata a tassazione, sia Ires sia Irap, la plusvalenza realizzata all’atto del conferimento di un immobile da parte di una società ai sensi dell’articolo 86 del Tuir, mentre la minusvalenza da valutazione della partecipazione è integralmente indeducibile (sia Ires sia Irap) e da riprendere a tassazione.

Sono queste le conclusioni della sentenza di II grado della Cgt del Lazio n. 4887 – depositata il 16 agosto 2023 – che dà ragione al fisco sulla scorta del primo grado di giudizio che era stato già sfavorevole al contribuente. Ma vediamolo in dettaglio.

Il conferimento di immobile era stato effettuato per un valore di 3,7 milioni di euro ma la società, anziché considerare una plusvalenza rispetto al valore di carico dell’immobile (costo storico di 136.698,01 euro), l’aveva considerata nel minor valore di 388.913,99 euro pari alla differenza fra la quota portata ad incremento di capitale e il costo storico originario, mentre quanto iscritto dalla conferitaria a titolo di riserva straordinaria non era stato considerato.

Circa invece la svalutazione della partecipazione, pari a 209.976 euro e operata a seguito della riduzione di capitale della partecipata, per la società detta svalutazione era da considerarsi deducibile in assenza dei requisiti Pex per la partecipazione, consistenti nella mancanza del requisito dell’ininterrotto possesso dal 1° giorno del 12° mese precedente quello dell’avvenuta cessione.

I giudici contestano che il conferimento possa aver riguardato un’azienda piuttosto che un immobile. Perché si tratti di azienda vi deve essere un’autonomia organizzativa ed economica funzionale alla produzione di beni o servizi (Cassazione 18948/21). Peraltro dalla promessa di vendita sembra essersi in presenza di un immobile e non di un’azienda, né pare dirimente l’accatastamento nella categoria D1 per far propendere per un’azienda o un ramo d’azienda. Peraltro lo stesso verbale di assemblea faceva riferimento a un aumento di capitale da liberarsi in natura mediante conferimento delle porzioni immobiliari, ma senza far riferimento ad azienda o ramo d’azienda.

Inoltre a testimonianza che si trattasse di un immobile e non di un’azienda sta il fatto che la società non ha considerato la plusvalenza integralmente non imponibile, come avviene nel caso in cui si fa un’operazione neutrale di conferimento d’azienda ex articolo 176 Tuir.

È errato anche il motivo per cui la società ritiene che la minusvalenza possa essere deducibile ex articolo 101 Tuir. Quello è infatti il caso delle minusvalenze realizzate, mentre nel giudizio in questione si tratta di minusvalenze da valutazione, che resta sempre indeducibile sia Ires sia Irap.

Prova ne è che la società ha svalutato la partecipazione a seguito di una riduzione di capitale della partecipata. Motivo per cui la svalutazione della partecipazione è da considerarsi indeducibile ex articolo 110 comma 1 lettera d) Tuir. Quella norma stabilisce che il valore fiscale della partecipazione è ancorato al costo sostenuto ed è insensibile rispetto alle variazioni determinate in bilancio (Cassazione 32544/19). Si segnala che l’ufficio non si era costituito ma è intervenuto solo nella discussione orale in sede di udienza.

Fonte: Il Sole 24Ore

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