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Tax credit energia, compensazione vincolata al calendario

Tempi stretti per la compensazione del tax credit energia e gas riferiti al secondo semestre 2022: crediti utilizzabili entro il 30/09/2023.

Tempi stretti per la compensazione del tax credit energia e gas riferiti al secondo semestre 2022 (si veda anche il precedente articolo «Tax credit energia, volata finale per la compensazione dei crediti del secondo semestre 2022»). Infatti in base alle varie norme che hanno riproposto l’agevolazione per tutto il periodo:

•articolo 6 Dl 115/2022 per il terzo trimestre 2022;

•articolo 1 Dl 144/2022 per ottobre-novembre 2022;

articolo 1 Dl 176/2022 per dicembre 2022,

i crediti di imposta energia e gas «sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023», termine entro il quale i crediti di imposta devono essere fruiti anche dal cessionario se il credito è stato oggetto di cessione (la comunicazione dell’eventuale cessione va inviata entro il 20 settembre).

In verità i termini inizialmente previsti erano del 31 dicembre 2022 per il terzo trimestre 2022, del 31 marzo 2023 per ottobre e novembre 2022 e anche la compensazione del tax credit di dicembre doveva inizialmente avvenire entro il 30 giugno 2023, termine poi aggiornato al 30 settembre 2023 in sede di conversione del decreto.

Ora, tutte le scadenze relative ai tax credit del secondo semestre 2022 sono allineate al 30 settembre 2023, data che cade di sabato e pone quindi il dubbio se la compensazione debba avvenire entro tale data o se il termine slitti a lunedì 2 ottobre 2023, primo giorno feriale successivo; questione di grande rilevanza atteso che il credito non è più fruibile dopo la scadenza.

Trattandosi di crediti che non possono essere utilizzati dopo la scadenza, né chiesti a rimborso, la mancata compensazione nei termini determina infatti la perdita del credito essendo preclusa anche la possibilità di presentare un «F24 a zero» tardivo (interpello 297/E/2023).

In ambito tributario è usuale che i termini che cadono di sabato o di giorno festivo slittino al primo giorno feriale successivo: è questo il caso della rata delle imposte da Redditi 2023 che scade il 30 settembre 2023, termine che slitta al 2 ottobre così come il modello 730/2023 va presentato entro il 2 ottobre 2023 direttamente all’agenzia delle Entrate (o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta) in quanto il 30 settembre cade di sabato.

Lo slittamento al lunedì non è tuttavia sempre previsto, così la fattura del 18 settembre 2023 va necessariamente inviata entro sabato 30 settembre, ovvero entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, in quanto il termine scade il dodicesimo giorno anche se cade di sabato o di giorno festivo in quanto la trasmissione non riguarda un adempimento da assolvere nei confronti dell’amministrazione finanziaria ma la fattura «è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti» (risposta ad interpello 129/E/2020).

Ma procediamo con ordine, ricordando in primo luogo come il differimento al primo giorno feriale è innanzitutto previsto in tema di ritenute, imposte, contributi di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 dall’articolo 18 del decreto stesso che infatti dispone: «Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo».

Più in generale, il differimento di tutti i versamenti e adempimenti è disposto dall’articolo 7 comma 1 lettera h) il quale prevede che «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo».

Ora, sul termine del 30 settembre 2023, non si rinvengono indicazioni da parte dell’Agenzia e c’è pertanto da chiedersi se la compensazione del tax credit sia riconducibile a «versamenti» o «adempimenti» e quindi possa beneficiare del rinvio.

Una soluzione positiva è da preferire sia per il richiamo all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 che in quanto il termine del 30 settembre previsto dal legislatore sarebbe di fatto impossibile da rispettare considerate le difficoltà a presentare il modello F24 di sabato.

In assenza di chiarimenti ufficiali il contribuente potrà valutare di effettuare la compensazione entro venerdì 29 settembre: anticipare la presentazione di un modello F24 a zero non ha conseguenze di carattere finanziario e permette di evitare qualsiasi contestazione o blocchi della trasmissione del modello.

Fonte: Il Sole 24Ore

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