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Reimpiego del lavoratore esodato come co.co.co.

L'azienda privata con cui instaurare la cococo non deve essere in concorrenza con l'istituto di credito esodante.

La domanda

In caso di lavoratore esodato da istituto di credito e percettore di assegno straordinario di sostegno al reddito, qualora dovesse essere reimpiegato presso azienda privata in qualità di co.co.co. qual è il limite di importo del compenso lordo da osservare affinchè il cumulo tra compenso da lavoro autonomo e assegno straordinario del fondo di solidarietà non determini una riduzione dell’assegno medesimo? Quale sarà il trattamento previdenziale e fiscale da applicare al compenso da co.co.co.? Aliquota Inps 24% e non applicazione delle detrazioni da lavoro?

L’azienda privata con cui instaurare la cococo non deve essere in concorrenza con l’istituto di credito esodante, perché in questo caso l’assegno straordinario è sospeso.
Con committenti non concorrenti col datore di lavoro esodante, tutto sta nell’inquadrare la cococo perché i redditi di lavoro dipendente hanno un regime e quelli di lavoro autonomo un altro. L’Inps su questo punto non risulta avere preso posizione (articolo 11 regolamento del Fondo del 2014).
Se parliamo di redditi allora, quelli derivanti da cococo, in quanto assimilati, seguono il criterio dei redditi da lavoro dipendente i quali si possono cumulare con l’assegno straordinario del Fondo credito entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato.
Il compenso percepito in quanto reddito di lavoro autonomo invece, permette l’erogazione dell’assegno straordinario in misura pari al trattamento minimo di pensione più il 50% dell’importo eccedente il minimo. Vediamo come con un esempio.
Nel 2023 l’importo mensile del trattamento minimo è pari a 563,74.
Se l’assegno straordinario è pari ad esempio a 1.800 euro, avremo: 1.800 – 563,74 = 1.236,26 : 2 = 618,13.
Il massimo erogabile dell’assegno è pari a 563,74 + 618,13 = 1.181,87 euro
Propendo per inquadrare i redditi da cococo nell’ambito del reddito di lavoro dipendente sia perché si parla di redditi e non di attività e sia perché a livello generale (v. Naspi – stato di disoccupazione) i redditi da cococo sono sempre attratti nel regime dei redditi da lavoro dipendente.
In ogni caso è fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro/committente.

Fonte: Il Sole 24Ore

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