Il 2 ottobre 2023 (il termine del 30 settembre cade, infatti, di sabato) è l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione, con modalità telematiche e tramite il modello AGI/1, dell’opzione per aderire al gruppo Iva, con effetti fiscali dal 1° gennaio 2024.
Va ricordato che se lo stesso modello è, invece, presentato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2023, l’opzione ha effetto dal secondo periodo d’imposta successivo.
La convenienza dell’opzione
L’opzione del gruppo Iva consente di fruire di taluni benefici di natura:
• economica, in quanto evita i costi derivanti dall’indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi infragruppo;
• finanziaria, in quanto, venendosi a determinare un’unica liquidazione Iva per tutte le operazioni poste in essere dai soggetti partecipanti, consente di compensare le posizioni debitorie e creditorie Iva degli stessi;
• amministrativa, in quanto gli obblighi Iva sono posti solo in capo al soggetto rappresentante del gruppo, mentre vengono meno gli obblighi Iva per le operazioni infragruppo, con un evidente risparmio dei costi di gestione contabile.
Requisiti soggettivi per la costituzione
La facoltà di costituire un gruppo Iva è riservata a quei soggetti passivi stabiliti in Italia (sono escluse dalla partecipazione le sedi e le stabili organizzazioni all’estero) che esercitano attività d’impresa, arte o professione per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli previsti dall’articoli 70-bis e 70-ter del Dpr 633/1972. Si tratta più precisamente dei vincoli:
• finanziari;
• economici;
• organizzativi.
I vincoli di legge, che devono sussistere contemporaneamente, sono stati oggetto dell’analisi di molti documenti di prassi dell’agenzia delle Entrate.
Non possono partecipare al gruppo Iva:
• i soggetti aventi almeno una azienda sottoposta a sequestro giudiziario;
• i soggetti sottoposti a procedura concorsuale (articolo 70-decies, del Dpr 633/1972);
• i soggetti in liquidazione ordinaria.
Come si presenta il modello AGI/1
Il modello per l’opzione al gruppo Iva deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti; è, tuttavia, fisicamente presentato dal rappresentante del gruppo utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.
La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione web disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it , accessibile utilizzando le proprie credenziali personali di accesso.
Il modello, predisposto dal rappresentante del gruppo, viene reso disponibile ad ogni partecipante nella propria area autenticata.
La sottoscrizione viene effettuata da ciascun partecipante, utilizzando l’apposita funzionalità dell’applicazione web. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene effettuata per il tramite dei «gestori incaricati» ovvero degli «incaricati», questi ultimi preventivamente autorizzati ad operare sulle funzioni per la gestione del gruppo.
Completata la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, il rappresentante può sottoscrivere a sua volta e inviare la dichiarazione.
La remissione in bonis
La trasmissione dell’opzione, che deve avvenire entro il 30 settembre, differita al 2 ottobre per il 2023, affinché operi a partire dal successivo 1° gennaio 2024, vincola i partecipanti per un triennio dalla data di effetto, allo scadere del quale sarà rinnovata automaticamente per ciascun anno successivo, fino a revoca.
Come chiarito dalla risposta a interpello 635/2021 delle Entrate, per la mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione è consentito ricorrere alla remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012).
Fonte: Il Sole 24Ore