Terzo settore, e social bonus. Con l’operatività della piattaforma gli enti potranno finalmente presentare progetti di recupero del patrimonio immobiliare pubblico tenendo conto delle tre finestre annuali di cui la prima in scadenza domani 15 settembre.
L’istituto prevede l’assegnazione di un credito di imposta alle liberalità destinate a finanziare progetti di recupero di immobili pubblici non utilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ciò a patto che tali beni siano assegnati, in forma singola o in partenariato, agli enti del Terzo settore (Ets) o alle Onlus, ancora iscritte nell’omonima Anagrafe, nonché utilizzati esclusivamente per le attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali. L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 81 del Codice del terzo settore cui sono poi seguiti il Regolamento di attuazione, il Dm 89/2022, che ha definito le modalità per l’attribuzione delle agevolazioni fiscali e le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili. Con il decreto interdirettoriale 118/2023, invece, è stata approvata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti ammissibili e quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti con le donazioni ricevute. Con l’operatività della piattaforma informatica, dal 28 agosto scorso, sarà possibile dunque presentare le istanze tenendo conto delle tre scadenze annuali: 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre.
Le proposte progettuali per il recupero dei beni immobili verranno esaminate da un’apposita commissione incaricata di verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dal Codice e dal Regolamento; a conclusione dell’istruttoria verrà redatto l’elenco dei progetti di recupero ammessi approvato con apposito decreto ministeriale. Gli interventi di recupero cui vanno destinate le liberalità devono permettere il riutilizzo dei beni ed essere funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale degli Ets. Possono essere realizzati interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, ma è ammesso anche che le liberalità siano utilizzate per le spese di gestione dei beni in modo da assicurarne l’efficienza funzionale ordinaria. Pensiamo, solo per fare un esempio, alle utenze o alle spese condominiali. Una volta approvati i progetti, gli enti sono tenuti a comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro l’ammontare delle liberalità ricevute nel trimestre di riferimento e il rendiconto delle spese sostenute con questi introiti. Alla chiusura dei lavori devono inoltre trasmettere il rendiconto conclusivo con il certificato di collaudo finale e la dichiarazione attestante la conformità degli interventi alla normativa vigente.
Nell’ottica della trasparenza scatta per gli enti l’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet (o sul sito della rete associativa a cui aderiscono) il totale delle liberalità ricevute e le spese sostenute con tali fondi. Devono inoltre inserire nel portale ministeriale dedicato (socialbonus.gov.it) tutte le informazioni relative al progetto di recupero. Vale a dire, ad esempio, la descrizione del bene e sua localizzazione, l’ente proprietario e la descrizione degli interventi previsti e di quelli realizzati.
Fonte: Il Sole 24Ore