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Dlgs 231, la fusione per incorporazione non salva dalle sanzioni

L’estinzione dell’ente causa fusione per incorporazione con altra società è irrilevante per applicazione delle sanzioni del Dlgs 231/2001.

L’estinzione dell’ente per effetto della sua fusione per incorporazione con altra società è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 231/2001: lo ha ribadito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza 26787 depositata il 21 giugno 2023.
Per quanto il meccanismo della fusione determini un fenomeno assimilabile alla successione mortis causa, «stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici della società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante», tale analogia sarebbe «meramente descrittiva ed evocativa di fenomeni antropomorfici non riproducibili ad instar naturae nei soggetti giuridici impersonali», esaurendo i propri effetti sul piano del diritto civile e «non potendo certamente ritenersi che per effetto della intervenuta estinzione della società dovuta alla sua fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo, si realizzino tutte le conseguenze che sono proprie dell’avvenuto decesso dell’imputato».
Il fenomeno della fusione è disciplinato dagli articoli 2501-2505 quater del Codice civile: la società che risulta dalla fusione, o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (articolo 2504 bis del codice civile).
Al netto della querelle sugli effetti della cancellazione dell’impresa dal Registro (si veda il Sole24 Ore, 2 gennaio 2023) e della possibilità di applicare comunque le sanzioni previste dal Dlgs 231/2001 – affermata dal Tribunale di Milano nella sentenza 2993/2022 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9006/2022, ma negata dalle sentenze 41082/2019 e 25492/2021 –, l’articolo 29 del Dlgs 231/2001 dispone che «Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione» e l’articolo 42 aggiunge che nell’ipotesi di fusione dell’ente originariamente responsabile il procedimento prosegua nei confronti degli enti risultanti dalla vicenda modificativa, «che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2», ovverosia quella di costituzione dell’ente nel procedimento penale.
Chiude il cerchio l’articolo 70 del Dlgs 231/2001, disponendo che nell’ipotesi di fusione il giudice dia atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla fusione stessa, indicando l’ente originariamente responsabile. La sentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo, del pari, ha comunque effetto anche nei confronti dell’ente risultante dalla fusione.
Non si tratta di “colpa da incorporazione”, né di ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di previsione armonica all’ articolo 2504 bis del Codice civile, la cui ragion d’essere è chiarita dalla Relazione ministeriale al Dlgs 231 nella prospettiva del contemperamento di due contrapposte esigenze: da un lato quella di evitare che tale operazione si risolva in un’agevole modalità di elusione della responsabilità; dall’altra quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, tali da porre remore anche ad interventi di riorganizzazione priva dei predetti connotati elusivi.
Di qui l’irrilevanza delle vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione) e la sopravvivenza della sua responsabilità, per i fatti commessi anteriormente, rispetto alle operazioni straordinarie.

Fonte: Il Sole 24Ore

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