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Terzo settore e caro bolletta: le regole del bonus energia per l’ultimo trimestre 2022

Sono state rese note al Terzo settore le modalità per beneficiare dei contributi energia per il quarto trimestre 2022.

Con il decreto 11 luglio 2023, pubblicato lo scorso 2 settembre in Gazzetta ufficiale, il Consiglio dei ministri ha reso note le modalità per beneficiare dei contributi energia al Terzo settore per il quarto trimestre 2022, attraverso la piattaforma di Invitalia.

I requisiti soggettivi

Si tratta di quella misura – riscritta più volte, da ultimo nella legge di Bilancio 2023 – che istituisce un Fondo per attenuare gli aggravi legati all’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas e sostenere finanziariamente il mondo non profit che eroga servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore di specifici soggetti. In particolare:

● per il terzo trimestre 2022, il decreto Aiuti-ter ha riconosciuto un contributo straordinario a sostegno di enti del Terzo settore (Ets), Onlus, enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono servizi socio-sanitari/assistenziali nei confronti di soggetti disabili (articolo 8, Dl 144/2022);

● sempre per il trimestre 2022, il decreto Aiuti-quater poi ha integrato la misura, estendendola anche a Ets, Onlus, fondazioni, associazioni ed enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano i medesimi servizi in favore di anziani (articolo 3, comma 1, Dl 176/2022);

● infine, per il quarto trimestre 2022, la legge di Bilancio 2023 ha incrementato di ulteriori 5 milioni di euro il fondo a sostegno, in via esclusiva, dei costi sostenuti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore di anziani (Ipab, articolo 1, comma 366, legge 197/2022).

In sostanza, se pure si tratta di una misura destinata alla generalità del Terzo settore, il legislatore ha finito per riservare il beneficio solo a una specifica tipologia di enti. La riformulazione desta non poche perplessità, posto che esclude dal beneficio tutte quelle realtà che, pur svolgendo servizi socio-sanitari o assistenziali nei confronti di anziani e/o disabili, si sono trasformate da Ipab in Ets e che, in relazione ai trimestri passati, hanno goduto del beneficio.

Le modalità di accesso

Spetta all’ente registrarsi tramite Spid, Cie o Carta nazionale del servizi (Cns) sulla piattaforma di Invitalia, accessibile dal sito del ministero per le Disabilità e ministero del Lavoro. Una volta registrati, sarà possibile inoltrare l’istanza di accesso, previa verifica del possesso di un indirizzo Pec per le relative comunicazioni. Con la specifica che la richiesta di contributo potrà essere presentata nella finestra temporale che va dalla data di entrata in esercizio della piattaforma online ed entro i successivi 30 giorni (articolo 2, Dpcm 11 luglio 2023).

Particolare attenzione dovrà essere posta dagli interessati con riguardo alla dichiarazione sostitutiva che – a pena di inammissibilità – deve accompagnare l’istanza. Nel dettaglio, il soggetto richiedente dovrà dichiarare:
● i dati identificativi dell’ente (come denominazione, sede, codice fiscale);
● le generalità del legale rappresentante;
● gli estremi del conto corrente bancario o postale, o il codice Iban per l’accredito, che deve essere intestato al medesimo ente;
● l’indirizzo Pec dell’ente.

In aggiunta, l’ente dovrà indicare l’importo totale – al netto dell’Iva – riportato sulle fatture del 2022 e 2021, per i pagamenti relativi all’acquisto di energia elettrica e gas, confermando, da un lato, che l’utenza è intestata al richiedente (o alla Pa che ha concesso l’immobile) e, dall’altro, di aver erogato i servizi nel periodo per il quale si chiedono i contributi.

L’erogazione del contributo

Il contributo è erogabile nella misura massima di 50mila euro per ogni istante e si calcola applicando all’incremento del costo registrato una percentuale di liquidazione, determinata da una specifica tabella (articolo 4, Dpcm 11 luglio 2023). Con la specifica che sono esclusi dal contributo tutti quei casi in cui la percentuale di incremento del costo è inferiore al 20 per cento.

A livello operativo, spetta a Invitalia predisporre l’elenco degli enti ammessi secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, è compito del ministero per le Disabilità concedere, con apposito provvedimento, i contributi sulla base dell’elenco.

Fonte: Il Sole 24Ore

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