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Srl in liquidazione, deduzione integrale delle quote residue di ammortamento dell’avviamento

Le quote di ammortamento del valore di avviamento nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore stesso.

La domanda

Una Srl che ha cessato l’attività commerciale delibera lo scioglimento anticipato ed è attualmente in fase di liquidazione volontaria. Poiché alcuni anni fa aveva acquisito l’azienda con il pagamento di un avviamento commerciale, ha potuto dedurre fiscalmente le quote di ammortamento dell’avviamento solo nella misura di 1/18 per ciascun anno, provvedendo a compilare il quadro RV del modello redditi SC, per la riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali. Nell’esercizio di liquidazione può dedurre integralmente le quote non dedotte fiscalmente nei precedenti esercizi (perché superiori all’ammortamento civilistico), posto che la liquidazione si chiuderà a ottobre 2023?
L. C. – Bari

Come anticipato dal lettore, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso (articolo 103, comma 3 del Tuir). Pertanto, saranno state effettuate delle variazioni fiscali in aumento (quote annue dell’ammortamento civilistico superiori a 1/18), che diventeranno variazioni fiscali in diminuzione una volta terminato il periodo d’ammortamento civilistico.

Come par di capire dal quesito, la società non ha ancora terminato, durante la fase della liquidazione, il processo “fiscale” di ammortamento, non avendo quindi portato in diminuzione l’intero valore delle quote civilistiche non dedotte in precedenza. Sul punto, si ritiene che le quote non ancora dedotte fiscalmente possano essere portate integralmente in deduzione nell’anno di cessazione dell’attività d’impresa. Tale impostazione è peraltro coerente con la risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 23.6.2021 n. 429, ove viene confermata la possibilità di dedurre la sopravvenienza passiva nel caso in cui l’avviamento abbia un residuo valore fiscale.

Fonte: Il Sole 24Ore

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