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Parco agrisolare, fondi per l’installazione del fotovoltaico anche su immobili in affitto

Gli interventi di installazione dei parchi agrisolari devono essere realizzati successivamente alla domanda di accesso al contributo.

Gli interventi di installazione dei parchi agrisolari devono essere realizzati successivamente alla domanda di accesso al contributo; la spesa massima ammissibile per ciascun beneficiario può essere spalmata anche su più progetti; l’immobile su cui eseguire gli interventi può essere detenuto in affitto.

Sono questi alcuni dei chiarimenti che emergono dalle Faq pubblicate sul sito del ministero dell’Agricoltura che precedono l’apertura della piattaforma per l’invio delle domande. Il Pnrr ha previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per finanziare gli interventi di installazione di panelli fotovoltaici sui tetti degli edifici.

Il piano prevedeva l’erogazione di almeno il 30% delle risorse entro il 31 dicembre 2022; a tal fine, il primo bando per l’assegnazione delle risorse era stato emanato nell’ agosto 2022 e con l’apertura dello sportello nel mese di settembre 2022 l’obiettivo è stato raggiunto in quanto le risorse assegnate sono state pari a quasi 500 milioni di euro.

Il decreto del ministero dell’Agricoltura 211444 del 19 aprile 2023 ha definito i criteri per l’assegnazione delle risorse residue. Il piano prevede l’assegnazione entro il 31 dicembre 2023 di almeno il 50% delle risorse. Lo scorso 21 luglio è stato emanato l’avviso pubblico contenente le modalità operative. Le risorse, come per il primo bando, saranno assegnate mediante una procedura a sportello, gestita dal Gse in qualità di soggetto attuatore, con apertura alle ore 12.00 di oggi, 12 settembre (e con chiusura alla stessa ora del successivo 12 ottobre 2023).

In vista dell’apertura, il ministero ha fornito alcuni chiarimenti. Tra questi, si segnalano le indicazioni circa il corretto dimensionamento dell’impianto: per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, gli impianti fotovoltaici sono infatti ammissibili al contributo solo a condizione che l’obiettivo sia quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda; le Faq precisano che il fabbisogno energetico dell’azienda agricola coincide con il consumo energetico delle utenze elettriche (anche relativo a più pod distinti) e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale e che nel fabbisogno energetico dell’azienda agricola sarà possibile computare i consumi domestici delle sole residenze nella disponibilità dell’azienda.

I consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati dalle bollette, intestate all’azienda/impresa agricola, riferite all’intero anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi cinque anni.

Nel caso di avvio dell’attività in data successiva al 1° gennaio 2022, ai fini della determinazione del fabbisogno energetico è consentito stimare i consumi di energia elettrica, riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre. Restano, quindi, escluse, le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 30 settembre 2022, non potendo contare sui dati di un intero trimestre.

Le Faq contengono anche l’indicazione puntuale di quali sono le spese ammesse con riferimento ai cosiddetti interventi «complementari». Oltre alla installazione dei pannelli, sono agevolati infatti anche gli interventi di rimozione e smaltimento di eternit e amianto, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e di sistemi di aerazione connessi.

Qualche chiarimento anche in merito al titolo di detenzione dell’immobile in cui l’impianto è installato; le Faq consentono l’accesso ai contributi anche nel caso in cui il richiedente sia la società agricola, ma l’edificio sia di proprietà di un socio oppure nel caso l’immobile sia detenuto in forza di contratto di affitto la cui durata si estenda almeno cinque anni successivi al termine dei lavori. Il ministero chiarisce, infatti, che è sufficiente avere la disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola, senza necessariamente essere titolari di un diritto reale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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