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Note di variazione, l’Iva non si detrae senza accordo sul prezzo

La ricezione di una fattura veicolata dal Sistema di interscambio elettronico non legittima, di per sé, il diritto di detrazione.

Dovrebbe essere pacifico che la ricezione di una fattura veicolata dal Sistema di interscambio elettronico non legittimi, di per sé, il diritto di detrazione.

La fattura pervenuta potrebbe essere:

• di un altro contribuente, intestata per errore all’ignaro destinatario;

• con aliquota Iva errata per eccesso;

• con un corrispettivo ritenuto non conforme alle pattuizioni intercorse tra le parti.

Il primo caso non è assistito dal rifiuto della fattura, tuttora ammesso solo se il cliente è la pubblica amministrazione. Le Faq dell’agenzia delle Entrate dicono di rivolgersi verbalmente o con mezzi di comunicazione al presunto fornitore, ma risulta evidente che occorrerebbe una procedura (di segno inverso) analoga a quella dell’autofattura-denuncia.

Il secondo caso si è verificato recentemente con le controversie tra Iva al 5% e al 22% sul gas metano. Chi riceve una fattura ad aliquota ordinaria ed è convinto che l’aliquota giusta sia il 5% ha di regola soprasseduto ad esercitare la detrazione – nel termine annuale – registrando il documento al 22% solo dopo la pronuncia dell’agenzia delle Entrate (risposta n. 402 del 27 luglio 2023).

Il terzo caso forma oggetto della risposta ad interpello n. 426/2023. Il corrispettivo preteso era di circa 625.000 euro, cui corrisponde un’imposta di 137.500 euro. Insorta una lite, viene definita transattivamente in circa 57.000 euro, cioè meno di un decimo di quanto preteso e fatturato.

Il caso è peraltro anomalo, perché nell’interpello si legge che «il prestatore non sembra avere mai assolto l’Iva addebitata in via di rivalsa», pur trattandosi di fatture elettroniche del 2021, periodo per il quale il sistema informativo dell’agenzia delle Entrate controlla la corrispondenza tra fatturazione, liquidazioni e versamenti.

L’interpellante, pur non avendo chiesto il rimborso del credito conseguente a questa anomala fatturazione, aveva contabilizzato ed inserito in dichiarazione i documenti errati per eccesso.

La risposta richiama le disposizioni della direttiva, la cui interpretazione risalente ormai alla sentenza della Corte di giustizia europea Genius Holding del 1989, cui hanno fatto seguito molte altre sentenze, anche della Cassazione, è nel senso che pur essendo dovuta l’Iva indicata in fattura, il diritto di detrazione non copre più in ogni caso l’imposta addebitata in via di rivalsa. Pertanto l’Iva detraibile è solo quella calcolata sul corrispettivo dovuto a seguito dell’accordo transattivo.

Tra le righe si dice che questo vale anche se l’emittente della fattura rimane comunque debitore dell’imposta, essendo decorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione, a seguito di sopravvenuto accordo tra le parti.

A questo riguardo è il caso di ricordare due documenti commentati la scorsa settimana, la norma Aidc n. 222 e la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-453/22, che ritengono inammissibile un termine per la variazione in diminuzione, quando sussistono adeguate garanzie, come nel caso della transazione nel corso di un giudizio o di una decisione giurisprudenziale sull’entità dell’Iva dovuta o non dovuta, come nel caso della Tariffa di igiene ambientale.

L’altra risposta, la numero 427/2023, si occupa pure di variazioni in diminuzioni, per effetto della procedura concorsuale in cui è incorso un debitore.

Il creditore è titolare di una polizza contro il rischio di insolvenza, che copre l’importo della fattura, Iva compresa.

Quando l’assicuratore paga il “sinistro”, cioè rimborsa il credito insoluto al ricorrere delle condizioni di polizza, viene surrogato nei diritti del creditore.

L’assicuratore, chiede di essere autorizzato ad emettere le note di variazione in diminuzione per il fallimento del debitore.

La risposta è condivisibile, per non dire ovvia. La nota di variazione può essere emessa solo da chi ha fatturato, cioè dall’assicurato. Che dovrà poi girare all’assicuratore l’Iva recuperata con la variazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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