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Il costo della partecipazione è pari alla cifra per l’acquisto

Il costo riconosciuto di una partecipazione è pari al costo sostenuto per il suo acquisto, incrementato di ogni onere inerente all’acquisto.

La domanda

Una persona fisica detiene delle quote in una società semplice agricola. Il patrimonio netto della società è formato da capitale sociale e da riserve di utili non distribuiti. Naturalmente l’utile sociale è notevolmente diverso dal reddito tassato ai soci, il primo viene determinato in base al rendiconto sociale e il secondo in base al reddito fondiario. Fatte queste premesse, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è la quota riferibile al capitale sociale o al patrimonio netto? Se il costo fiscalmente riconosciuto è quello del capitale sociale, si potrebbe aumentare quest’ultimo con le riserve di utili?
F. S. – Perugia

Il costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione è pari al costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione stessa, incrementato di ogni onere direttamente inerente all’acquisto stesso, come ad esempio gli oneri notarili o le imposte di registro. Nel caso delle società di persone, chiarisce il comma 6 dell’articolo 68 del Dpr 917/1986, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni deve anche essere incrementato o diminuito dei redditi o delle perdite imputate al socio e devono essere scomputati gli utili già distribuiti al socio. Nel caso specifico delle società semplici agricole, che imputano al proprio socio la quota di competenza del reddito fondiario dei terreni condotti, il costo della partecipazione potrà al più essere aumentato di tale quota al netto degli utili distribuiti nel corso degli esercizi precedenti. Considerato che le società semplici non hanno obbligo di tenuta della contabilità, se non dei registri Iva, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione dovrà essere dimostrato mediante prospetti extracontabili che permettano di verificare gli oneri accessori, i redditi attribuiti al socio e gli utili distribuiti. È possibile, inoltre, incrementare il valore della partecipazione delle riserve di utili, mediante versamento a fondo perduto o in conto capitale, ma in questo caso, gli importi versati non rimarranno nel patrimonio della società e non potranno essere successivamente distribuiti.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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