Gli incentivi previsti dalla Zona economica speciale unica al Sud non saranno per tutti. Sarà infatti un apposito piano strategico a definire i settori da promuovere e quelli da rafforzare, nonché gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo e le modalità di attuazione. Lo specifica l’articolo 13 del decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno, in corso di pubblicazione.
La gestione sarà affidata alla nascente «struttura di missione per la Zes» che potrà avvalersi per lo svolgimento delle attività, tramite apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia. I commissari straordinari nominati per la gestione delle Zes attualmente operative cesseranno dal proprio incarico e la struttura di missione per la Zes subentrerà nei rapporti attivi e passivi.
Nuovi beneficiari da definire
Nelle Zes precedenti erano destinatari del beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica assunta. Fondamentale era, semplicemente, che i richiedenti realizzassero nuovi investimenti destinati a strutture produttive nelle aree ammissibili. La risposta delle Entrate numero 145 del 23 gennaio 2023 ha specificato che la disciplina agevolativa poteva essere applicata, in linea generale e astratta, anche alle società che operano nel settore dei servizi di consulenza.
Con la nuova disciplina sarà invece il Piano strategico della Zes, con durata triennale, a definire, anche in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la politica di sviluppo della Zes unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della Zes e le modalità di attuazione.
Sarà la struttura di missione a predisporre lo schema di Piano strategico della Zes, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministero delle Imprese e del made in Italy, previo parere della cabina di regia, provvederà all’approvazione del Piano di sviluppo strategico della Zes.
Gli incentivi attuali
All’origine, le Zes rappresentavano aree portuali, retroportuali e connesse che potevano beneficiare di una serie di vantaggi in termini di procedure amministrative semplificate e altre agevolazioni.
La semplificazione normativa prevede che, fino al 31 dicembre 2026, il commissario (ora sostituito dalla struttura di missione) poteva svolgere le funzioni di stazione appaltante e operare con poteri straordinari. Era stato introdotto lo strumento dell’autorizzazione unica, come previsto in materia di impianti e infrastrutture energetiche. L’autorizzazione unica consente di concentrare in un unico provvedimento tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, all’attività da intraprendere o al progetto da approvare.
Nelle stesse aree è operativo il credito di imposta sugli investimenti. Questo può essere concesso per l’acquisto di terreni, l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti, per l’acquisto di beni strumentali.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito è comunicata dalle Entrate in via telematica con ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito. Il beneficiario può usare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, presentando il modello F24.
Fonte: Il Sole 24 Ore