La domanda
Il 20 luglio 2023 è stato inviato ed accettato, entro i termini, il modello TR con relativo visto per la richiesta in compensazione del credito Iva maturato nel secondo trimestre 2022 pari a 17.279,17 euro. Successivamente in data 21 luglio 2023 ci si è accorti di un errore di registrazione nel registro Iva acquisti relativo a una nota di credito del mese di giugno. Tale errore genera un minor credito da compensare, l’importo corretto del credito è pari 17.246,53 euro. Facendo riferimento alle risoluzioni dell’agenzia delle Entrate 82/2018 e 99/2014 e alla circolare 35/E/2015 si evince che non è possibile procedere a nuovo invio TR che vada a modificare l’importo chiesto a compensazione. Si chiede quale sia la modalità corretta per comunicare/compensare il corretto credito. Si potrebbe andare semplicemente compensare il minor credito corretto pari a € 17.246,53 ? Questo però genererebbe una differenza sul cassetto fiscale di 32 euro che rimarrebbero non compensati, in tal caso andrebbero semplicemente ignorati? Cordiali saluti
A. D. PG
Si suggerisce al lettore di non compensare l’eccedenza di credito e di trasmettere un TR rettificativo barrando la casella «modifica istanza precedente», che consente di rettificare il modello anche oltre i termini ordinari di presentazione. La prassi citata dal lettore (risoluzioni 82/E/2018 e 99/E/2014 e circolare 35/E/2015) ha trattato specificamente il tema della possibilità di rettificare la scelta di utilizzo del credito (da rimborso a compensazione e viceversa) e di modificare altri dati indicati nel quadro TD (ad esempio, integrazione con l’apposizione del visto di conformità) fornendo risposta affermativa, purché il modello TR rettificativo sia trasmesso entro il termine di presentazione della dichiarazione. Con la risoluzione 82/E/2018 è stato confermato che «non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale – al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata». Questa precisazione non è chiarissima e soprattutto non è chiaro se vi sia un divieto di trasmettere un modello integrativo per aumentare o diminuire il credito indicato nel TR. Nel caso esposto dal lettore, la presentazione del TR rettificativo è utile perché consente di riconciliare l’importo compensato con quello dichiarato e non pare che vi siano controindicazioni alla sua presentazione. Nell’ipotesi in cui il sistema non recepisca il TR rettificativo questo sarà comunque utile, in fase di dialogo con l’agenzia delle Entrate, qualora sia segnalata una anomalia. L’essenziale è che l’eccedenza di credito non sia utilizzata; in tal modo, si evita l’applicazione delle sanzioni per utilizzo di credito non spettante.
Fonte: Il Sole 24 Ore