Cerca
Close this search box.

Tax credit energia, volata finale per la compensazione dei crediti del secondo semestre 2022

Settembre è un mese denso di appuntamenti per i beneficiari del tax credit energia e gas del 2° semestre 2022.

Settembre è un mese denso di appuntamenti per i beneficiari del tax credit energia e gas del 2° semestre 2022.
La misura è stata introdotta al fine di alleviare gli aumenti dei costi energetici e ha accompagnato le imprese italiane per tutto il 2022 e il 1° semestre 2023 seppur con platea di destinatari e percentuali di aiuto che sono variate nel corso del tempo.

I crediti del secondo semestre 2022

La principale data da annotare nello scadenzario è il 30 settembre 2023 termine ultimo entro cui effettuare la compensazione dei crediti maturati nel 2° semestre 2022 e, più precisamente, i crediti maturati da imprese gasivore e non, energivore e non, riferiti a:
• 3° trimestre (articolo 6, Dl 115/2022);
• ottobre e novembre (articolo 1, Dl 144/2022);
• dicembre 2022 (articolo 1, Dl 176/2022).

Omessa comunicazione

Per la scadenza del 30 settembre rientra in gioco anche chi ha omesso la comunicazione dei crediti non compensati che andava trasmessa entro il 16 marzo 2023 così come chi l’ha presentata, con errori, entro tale data.

Le conseguenze dell’errata o omessa presentazione della comunicazione sono infatti state ridimensionate dall’Agenzia che, con risoluzione 27/E del 19 giugno 2023, ha ritenuto l’adempimento di natura formale con possibilità di beneficiare della remissione in bonis a condizione di inviare la prescritta comunicazione (per la quale è stato riaperto il canale telematico dedicato) prima della compensazione del tax credit. Considerato che il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, in caso di precedente comunicazione errata occorre prima cancellare la precedente comunicazione e poi procedere a nuovo invio (Provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 2023/44905). La regolarizzazione richiede, oltre al possesso dei requisiti e all’invio della comunicazione, il versamento contestuale (senza possibilità di compensazione) dell’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997 secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del DLgs 241/1997. In pratica occorre versare 250 euro con codice tributo “8114”.

Cessata attività

Hanno tempo fino al 30 settembre 2023 anche i contribuenti che abbiano già cessato l’attività con tax credit del 2° semestre 2022 ancora da utilizzare: in questo caso la compensazione può avvenire anche dopo la chiusura della partita Iva a fronte di «debiti correlati all’attività d’impresa» (risposta a interpello 396/E/2023).

Per molti contribuenti l’ultima occasione utile per la compensazione riguarderà comunque Iva, ritenute e contributi del mese di agosto in scadenza il prossimo 18 settembre (il 16 cade di sabato): pochi giorni quindi per procedere all’invio della comunicazione con la remissione in bonis in quanto l’Agenzia richiede che l’invio sia antecedente di almeno un giorno rispetto alla compensazione stessa e dovrà quindi avvenire entro il 17 settembre.

La cessione dei tax credit energia

A settembre scade anche il termine per comunicare la cessione dei tax credit energia del 3° e 4° trimestre 2022: anche in questo caso le tempistiche per procedere sono ridotte in quanto il termine ultimo per trasmettere la comunicazione è il 20 settembre 2023. I crediti sono cedibili soltanto per intero e pertanto se già parzialmente compensati non possono più essere ceduti.

Inoltre la prima cessione è “libera” ovvero può avvenire nei confronti di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, mentre le successive cessioni sono limitate a due e devono essere effettuate necessariamente a favore di banche e altri “soggetti qualificati”.

Più tempo invece per cessione e utilizzo del tax credit del 1° trimestre e 2° trimestre 2023: in questo caso la compensazione dovrà avvenire entro fine 2023 e l’eventuale cessione entro il 18 dicembre 2023.

Slittamento dei termini

Resta un’altra considerazione: il termine del 30 settembre per la compensazione cade di sabato e, pertanto, dovrebbe slittare a lunedì 2 ottobre 2023. Lo slittamento dei termini è previsto dall’articolo 7 comma 1 lettera h) il quale prevede che «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo». Ora, sul termine del 30 settembre 2023, non si rinvengono indicazioni nelle circolari dell’Agenzia e anche ammettendo che l’Agenzia possa ritenere che la compensazione non sia riconducibile a “versamenti e adempimenti”, l’aver previsto un termine che cade di sabato per l’invio dell’F24, di fatto impossibile da rispettare, dovrebbe comunque determinare lo slittamento a lunedì 2 ottobre il termine per compensare. Ciò nonostante può comunque valer la pena anticipare prudenzialmente la compensazione a venerdì 29 per evitare contestazioni o blocchi della trasmissione del modello F24.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator