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Cessione di azienda, il contesto contrattuale guida l’applicazione dell’Iva

La corretta tassazione della cessione di azienda ai fini delle imposte indirette è un tema rilevante per la corretta applicazione dell’Iva.
La corretta tassazione della cessione di azienda ai fini delle imposte indirette è un tema di notevole rilevanza per la corretta applicazione dell’Iva, cui consegue la rilevanza o meno dell’imposta proporzionale di registro.

Gli errori o la diversa interpretazione da parte dell’amministrazione finanziaria sono estremamente costosi e generatori di contenziosi dalla incerta definizione:

• se si applica l’Iva e non l’imposta proporzionale di registro, il primo tributo è indetraibile per chi riceve la fattura, e viene richiesta l’altra imposta, non detraibile, con le relative sanzioni;

• nel caso contrario occorre pagare l’Iva e le relative sanzioni, e poi attendere il rimborso dell’imposta di registro.

In ambito Iva, per chi ha detratto (prima ipotesi) o non ha liquidato a debito (seconda ipotesi), data la rilevanza degli importi in gioco «sopra soglia», si va nel penale, in quanto la dichiarazione per questo tributo viene considerata infedele.

Il principio di interpretazione numero 4/2023 del Modulo 24 Iva del Sole 24 Ore ripercorre gli ambiti relativi alla qualificazione dell’azienda, anche con riferimento ai trasferimenti di attività previsti per legge – trasporto pubblico locale o distribuzione di acqua, elettricità o gas – che non configurano, di norma una cessione di azienda, bensì di singoli beni, ma con necessità di approfondire di volta in volta il contesto contrattuale.

In ogni caso occorre riaffermare che l’alternativa tra i due tributi è Iva/registro e non viceversa. La norma che determina l’imposta fissa nel caso di operazione soggetta a Iva è nella legge di registro (articolo 40 del Dpr 131/1986) e pertanto occorre risponde unicamente a questa domanda: siamo nell’ambito di applicazione dell’Iva o no?

La norma Iva sovraordinata è l’articolo 19 della direttiva 2006/112/Ce, nella cui formulazione e interpretazione giurisprudenziale europea ci sono due punti fermi per la non applicazione dell’Iva nella cessione di una universalità di beni:

• le esenzioni (termine che nella direttiva comprende il non assoggettamento e la non imponibilità) devono essere interpretate in modo uniforme nell’Unione europea e restrittivamente (tra le ultime sentenze, causa C-42/22 del 9 marzo 2023);

• questa agevolazione non deve portare all’elusione o evasione dell’Iva.

E a proposito di qualificazione dell’azienda ai fini di un’altra norma agevolativa, è significativo il passaggio della circolare 320/E del 19 dicembre 1997, a commento della neutralità reddituale del conferimento: «Nell’ipotesi in cui l’imprenditore ponga in essere una serie di contratti di cessione aventi ad oggetto singoli beni dell’azienda, non potrà applicarsi la norma in esame, anche se, nel complesso, viene ceduta l’intera azienda».

La prassi accertativa, spesso convalidata dalla giurisprudenza, ragiona in modo contrario: chi applica l’Iva nella cessione di singoli elementi pone in essere un’operazione elusiva dell’imposta di registro, tenendo conto che l’Iva prima o poi viene neutralizzata nel caso in cui venga applicata.

Un esempio di questa non condivisibile interpretazione viene da una recente ordinanza di irricevibilità, pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 21 dicembre 2022, su rinvio pregiudiziale della Cassazione depositato l’11 aprile dello stesso anno. Il breve tempo tra queste due date sta a significare che il caso non ha richiesto particolari approfondimenti.

La Cassazione torna sul tema stranoto della versione attuale dell’articolo 20 della legge di registro, che prevede la tassazione del singolo atto presentato all’ufficio, la cui legittimità era stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/2021, e chiede al giudice europeo se questa norma è compatibile con l’articolo 19 della direttiva. L’ordinanza ricorda (punto 22) che per qualificare una cessione di azienda occorre valutare le circostanze in modo globale, considerando anche elementi di contesto, ma questa indagine va fatta ai fini Iva. La Corte non può certo pronunciarsi su un tributo non armonizzato, come il registro.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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