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Niente recapture del bonus alberghi per la struttura data in affitto

Il “bonus alberghi” è riconosciuto alle imprese che effettuano interventi di recupero edilizio funzionali alla riqualificazione energetica.

La domanda

Una società operante nel settore turistico-ricettivo (gestione alberghiera) è destinataria del credito di imposta (pari al 65%) previsto dal Dl 104/2020, articolo 79 e relativo decreto del ministero del Turismo 3934 del 17 marzo 2022 recante disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta di cui all’articolo 10 del Dl 83/2014 a favore di strutture turistico alberghiere. In un’ottica di riorganizzazione aziendale, e nello specifico nella previsione della stipula con altra società, operante nel medesimo settore, di un contratto di affitto di azienda ex articolo 2562 del Codice civile, si chiede se la scrivente società affittuaria possa continuare a beneficiare del credito di imposta concesso, considerato che nel caso di affitto di azienda non si verifica il trasferimento della proprietà, requisito necessario per il trasferimento del credito di imposta, o in caso contrario procedere alla restituzione. In caso affermativo si chiede, inoltre, se l’affittuaria debba sorvegliare i beni, affinché non vengano dismessi o altro, prima del secondo periodo di imposta successivo ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Dl 83/2014.
R. D. – Bari

Il credito d’imposta “bonus alberghi” (introdotto dal 2014 dall’articolo 10 del Dl 83/2014) è un’agevolazione riconosciuta alle imprese alberghiere che effettuano, tra gli altri, interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia) funzionali alla riqualificazione energetica; l’agevolazione spetta anche per l’acquisito di mobili a condizione che vi sia un collegamento con gli interventi citati e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo (articolo 10, comma 7 del Dl 83/2014). L’estensione temporale da due a otto periodi è stata sancita dal Dl 50/2017. Si fa presente che agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 79 del Dl 104/2020, decreto che ha fissato la misura del credito ad un valore pari al 65% (si veda il Dm 17 marzo 2022). Venendo al quesito posto dal lettore, si fa notare che nella risposta del 20 febbraio 2019, n. 5-01519 emanata dalla Camera dei deputati, gli interroganti chiedono che venga chiarito se il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere possa essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all’azienda o ad un ramo d’azienda e l’avente causa continui l’attività. Al riguardo, sentiti gli uffici dell’amministrazione finanziaria, nella citata risposta si rappresenta che «l’amministrazione finanziaria ha più volte precisato che la revoca dell’agevolazione non opera in modo automatico in relazione ai trasferimenti di beni agevolati effettuati nell’ambito di un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale se tali trasferimenti non contrastano con la ratio antielusiva della disposizione finalizzata a impedire fenomeni di immissione solo temporanea dei beni nell’impresa al solo fine di fruire dell’agevolazione. In tal senso, si ritiene debba essere letta la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 7, del Dl 83 del 2014 nella parte in cui vincola il riconoscimento del beneficio al mantenimento del bene agevolato per il periodo di tempo ivi indicato». Con riferimento al credito d’imposta per il Mezzogiorno (legge 208/2015), nella risposta all’interpello 812/2021 l’agenzia delle Entrate ha escluso il “recapture” del credito d’imposta in capo all’affittante nell’ipotesi di affitto di azienda e ciò per il fatto che i beni oggetto di agevolazione non sono da considerare dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio della stessa attività imprenditoriale. Anche per il credito d’imposta per il Mezzogiorno, nell’ambito dell’affitto di azienda, non si potrà effettuare il trasferimento in capo all’affittuario (avente causa), ma il credito, alle condizioni sopra richiamate, potrà continuare ad essere utilizzato dall’affittante (dante causa). Alla luce dei documenti sopra richiamati, e in riposta al quesito del lettore, si ritiene che per il beneficiario dell’agevolazione non venga meno il diritto a fruirne per il fatto di avere concesso in affitto l’azienda. Dal quesito, infatti, risulta che l’affittante, che ha già maturato il diritto al credito d’imposta, trasferisce l’azienda in affitto ad altro soggetto che eserciterà la medesima attività svolta dal beneficiario dell’agevolazione. Atteso che il credito d’imposta rimarrà in capo all’affittante, non potendosi trasferire all’avente causa per effetto del contratto di affitto di azienda, sarà onere dell’affittante vigilare sulla permanenza nell’azienda affittata dei beni che hanno dato origine al credito d’imposta per il periodo richiesto dalla disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 10 del Dl 83/2014, vale a dire per otto periodi d’imposta successivi all’investimento.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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