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Rendiconto contestato a processo, la Asd salva il regime agevolato

La redazione di un rendiconto economico e finanziario non veritiero da parte di una Asd non disconosce il regime fiscale agevolato.

La redazione di un rendiconto economico e finanziario non veritiero da parte di una associazione sportiva dilettantistica (Asd) non consente di disconoscere il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/91 qualora tale rilievo venga contestato dall’amministrazione finanziaria dopo l’emissione dell’atto di accertamento, nel corso del processo tributario.

A decorrere dal 2016, infatti, la mera contestazione nell’atto di accertamento di violazioni in merito all’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti legittima soltanto la comminazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 11 del Dlgs n. 471/97, eventualmente nella misura massima di 2mila euro in caso di comprovata reiterazione.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Cgt delle Marche, con la sentenza n. 485/1/2023 (presidente Minestroni, relatore Canosa).

La pronuncia trae origine da un avviso con cui l’agenzia delle Entrate disconosceva in capo a una Asd le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/91 a causa di asserite ripetute violazioni dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti.

Impugnato tempestivamente l’atto impositivo dinanzi alla Ctp di Macerata, la Asd ne eccepiva la illegittimità per violazione del principio del favor rei laddove, in forza dell’articolo 11 del Dlgs 471/97, a decorrere dal 2016, il mancato assolvimento del predetto obbligo di tracciabilità è punito soltanto con la sanzione pecuniaria da 250 a 2mila euro, senza più comportare la decadenza dai benefici fiscali. Costituitasi in giudizio, l’Agenzia si opponeva alle contestazioni dell’associazione ricorrente, facendo rilevare, per la prima volta nelle proprie controdeduzioni, che a causa dei prelevamenti non rendicontati la Asd aveva altresì violato l’obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario veritiero e corretto e che per tale ultima violazione era prevista la decadenza dal regime agevolato.

Condividendo le conclusioni dell’ufficio, la Ctp di Ancona confermava la legittimità dell’atto impositivo.

La sentenza di primo grado veniva così appellata dalla Asd, che faceva rilevare come la pronuncia era viziata, essendo fondata su un rilievo (quale la asserita redazione di un rendiconto non veritiero e corretto) non riportato nell’avviso di accertamento, ma enunciato dall’ufficio soltanto in sede processuale.

Nell’accogliere l’appello dell’Asd, la Cgt delle Marche ha innanzitutto ricordato che il giudizio tributario costituisce un processo di impugnazione di atti amministrativi e che, per tale motivo, l’amministrazione finanziaria, così come affermato anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, non può fondare la propria pretesa su ragioni giuridiche diverse da quelle indicate nell’atto impugnato. Pertanto, gli ulteriori rilievi contestati in capo alla Asd soltanto nel giudizio di primo grado non sono idonei a precludere il riconoscimento del regime fiscale agevolativo.

Secondo i giudici, a fronte dell’unico rilievo formulato in sede di avviso di accertamento (quale la ripetuta violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti), è legittima la sola comminazione della sanzione pecuniaria, sebbene determinata nella misura massima di 2mila euro a fronte della loro gravità e reiterazione, così come evincibili dall’atto impositivo e non contestate dalla Asd.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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