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Obblighi antiriciclaggio, aggiornati gli strumenti

Strumenti a supporto dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono fondamentali per l’istituzione di presidi conformi alla normativa.

Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco del 6 settembre.

La predisposizione di strumenti a supporto dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio è fondamentale ai fini dell’istituzione di presidi conformi alla normativa.

Per tale motivo non può che valutarsi con favore, da un lato, l’istituzione del Registro dei titolari effettivi e, dall’altro, la recente emanazione da parte dell’Uif dei nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette.

Si tratta di strumenti diversi, attuativi di diverse prescrizioni di legge, eppure accomunati da una medesima ratio: agevolare i soggetti obbligati nello svolgimento dell’attività di valutazione del rischio di riciclaggio, dalla quale dipende il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e, conseguentemente, l’individuazione di eventuali situazioni anomale da sottoporre all’attenzione dell’Autorità competente.

L’adeguata verifica

Agevolando l’individuazione dei titolari effettivi, il nuovo Registro dovrebbe garantire una maggiore attendibilità dell’adeguata verifica. Il condizionale è d’obbligo, posto che le risultanze del Registro – che sarà alimentato dalle società e dagli altri enti tenuti a comunicare mediante autodichiarazione i nominativi dei loro titolari effettivi – saranno tutt’altro che inconfutabili: è lo stesso Dlgs 231/2007, infatti, a richiederne un’analisi critica, attraverso quell’approccio basato sul rischio che connota l’intero sistema di prevenzione. Corollario di tale analisi è il nuovo obbligo di segnalazione delle eventuali difformità rilevate tra i dati dei titolari effettivi forniti dal Registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela; obbligo le cui effettive conseguenze in parte ancora sfuggono. Certo è che la segnalazione delle difformità non solo sancisce una parziale affidabilità dei dati del Registro, ma testimonia come il legislatore attribuisca una assoluta priorità all’attività valutativa e ricognitiva richiesta ai soggetti obbligati.

Gli indicatori di anomalia

Analoghe considerazioni possono formularsi per i nuovi indicatori di anomalia emanati dall’Uif, in vigore dal 1° gennaio 2024: espressamente concepiti per agevolare l’individuazione di operatività sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, necessitano comunque di essere analizzati sotto il profilo qualitativo e quantitativo dai soggetti obbligati, a cui spetta l’ultima parola in merito all’effettiva ricorrenza delle anomalie riferibili al cliente e/o all’operazione.

Persino l’approccio metodologico va in questa direzione, avendo scelto l’Autorità di non distinguere più gli indicatori a seconda dei destinatari, bensì chiedendo a questi ultimi di selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta.

In altre parole, il provvedimento contiene un unico elenco nell’ambito del quale ciascun destinatario dovrà attenzionare le operatività ad esso applicabili: ad esempio, nel caso dei professionisti potranno rilevare le operatività anomale in ambito fiscale e societario, ovvero oggetto di revisione legale dei conti, o ancora riguardanti l’utilizzo di valute virtuali. Peraltro, ai fini della selezione, l’Uif attribuisce agli organismi di autoregolamentazione (rectius: Ordini professionali), nell’ambito del loro ruolo di promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, la possibilità di fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi per l’individuazione degli indicatori riferiti alla concreta attività svolta.

La selezione degli indicatori è fuor di dubbio attività da esercitarsi cum grano salis, specie se si considera il pericolo – tutt’altro che remoto – connesso all’utilizzo acritico degli stessi in sede ispettiva, ai fini di un’eventuale contestazione di omessa segnalazione. Tale rischio deve essere scongiurato ribadendo che la mera ricorrenza di uno o più indicatori non costituisce motivo sufficiente per effettuare un “SOS”, rilevando a tal fine l’attività valutativa svolta (e motivata) dal soggetto obbligato.

Le risposte ai partecipanti
Pubblichiamo le risposte ad alcuni dei quesiti posti dai partecipanti nel corso della sessione di Master Telefisco del 6 settembre.
a cura di Antonio Valentini

1 Gli enti non lucrativi che acquisiscono la personalità giuridica tramite l’iscrizione al Runts in base all’articolo 22 del Dlgs 117/2017 sono tenuti ad effettuare la comunicazione del titolare effettivo?
Seppur la norma (articolo 21, comma 1, Dlgs 231/2007) preveda l’obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai propri titolari effettivi unicamente in capo alle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al Dpr 361/2000, è lecito ritenere che anche le associazioni e gli enti iscritti al Runts siano tenute a comunicare le medesime informazioni. La mancata espressa previsione normativa in tal senso deve ritenersi dovuta a un difetto di coordinamento tra il Dlgs 90/2017 (che ha riformato il Dlgs 231/2007 in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio) e il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) entrati in vigore a distanza di un mese l’uno dall’altro. Diversamente, si creerebbe un’immotivata disparità di trattamento tra enti non lucrativi basata sulla diversa modalità di acquisizione della personalità giuridica. Si consideri, altresì, che nella disciplina comunitaria non è presente alcuna esenzione in tal senso.

2 Quali sono gli istituti giuridici affini ai trust?
L’articolo 31 della V direttiva antiriciclaggio prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione Ue i trust o istituti giuridici affini presenti nel proprio ordinamento; tali dati devono essere riuniti in un elenco dei trust e istituti giuridici affini, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Ue. L’ultimo elenco è il 2020/C 136/05, da cui risulta che l’Italia ha notificato i seguenti due «istituti giuridici affini al trust»: mandato fiduciario e vincolo di destinazione.

3 In applicazione del criterio residuale di cui all’articolo 20, comma 5, del Dlgs 231/2007, è possibile individuare quale titolare effettivo il direttore generale?
Qualora in una società il Cda agisca collegialmente, senza di fatto rilasciare deleghe specifiche a uno o più amministratori, e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Tuttavia, considerando che la normativa (articolo 20, comma 5, Dlgs 231/07, come riformulato dal Dlgs 125/19) richiama i poteri di rappresentanza quale criterio di attribuzione della titolarità effettiva, in via prudenziale è preferibile individuare quali titolari effettivi anche i soggetti dotati di potere di rappresentanza. Si rappresenta, in ogni caso, la necessità di valutare tali tipologie di casistiche di volta in volta.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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